Cassazione Penale, Sentenza n. 37250/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura per l'attribuzione di distrazioni avvenute nel 2005 alla ricorrente, che sostiene di essere entrata nel collegio sindacale solo il 6/12/2005; 2) contestazione della qualificazione della ricorrente come "amministratrice di fatto" in mancanza dei requisiti dell'art. 2639 c.c., con contestazione della valutazione probatoria (valore di due missive, intercettazioni, dichiarazioni e verbali del collegio sindacale); 3) dedotta natura di atti dovuti (e non distrattivi) dei pagamenti a favore di Villa Salus, dovuti a obbligazioni e fideiussioni preesistenti; 4) mancata applicazione dell'esimente del vantaggio compensativo ai sensi dell'art. 2634 c.c. e assenza dell'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere i motivi sostanzialmente reiterativi delle doglianze già valutate e respinte in appello, e manifesto infondato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla qualificazione della ricorrente come amministratrice di fatto e sulla sussistenza delle condotte distrattive a favore di Villa Salus, nonché insufficiente la prova del vantaggio compensativo. Per legge, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00. Di fatto la pronuncia di cassazione ha quindi confermato l'esito del giudizio di merito (in particolare la condanna residua per bancarotta patrimoniale con pena rideterminata in appello).
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
Riferimento alle censure di vizio di motivazione e errore di diritto; la Corte ritiene che i motivi non abbiano adeguata correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato e non evidenzino vizi tali da comportare ammissibilità.
Norma richiamata in relazione ai requisiti per la configurazione dell'amministratore di fatto; la Corte ha ritenuto che sussistessero elementi idonei a giustificare tale qualificazione nonostante le censure difensive.
art. 2634 c.c. comma 3 (vantaggio compensativo)
Invocata dalla difesa per escludere la natura distrattiva delle operazioni; la Corte ha ricordato che per avvalersi dell'esimente è necessaria una prova specifica del saldo positivo o della prevedibilità di vantaggi compensativi per la società apparente danneggiata, prova che nel caso è mancata.
Applicato per disporre le conseguenze della declaratoria di inammissibilità; da ciò è derivata la condanna alle spese e la sanzione alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove senza dimostrare contraddizioni logiche nella motivazione del giudice di merito sono, di norma, inammissibili.
- Per contestare l'imputazione di atti distrattivi commessi prima dell'ingresso formale in organi sociali occorre fornire elementi chiari che escludano qualsiasi partecipazione o istruzione gestionale anteriore: la mera data formale di nomina può non essere decisiva se emergono contatti o interventi anteriori.
- La qualificazione come "amministratore di fatto" richiede una valutazione complessiva e probatoria delle condotte che attestino ingerenze gestorie; documenti apparentemente secondari (es. e-mail, istruzioni a terzi) possono assumere rilievo probatorio rilevante se inseriti in un contesto fattuale coerente.
- La prova del vantaggio compensativo in contesti di gruppo richiede dimostrazione specifica e concreta del risultato economico favorevole o della prevedibilità di vantaggi per la società apparentemente danneggiata; la sola appartenenza al gruppo o l'esistenza di fideiussioni non è sufficiente.
- Un verbale di invito del collegio sindacale a sospendere pagamenti non è necessariamente idoneo a escludere la responsabilità se tale invito non ha efficacia impeditiva e non è stato seguito da atti vincolanti.
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