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Sentenza

Sentenza n. 535/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dell'ASP che vietava l'introduzione di ulteriori cani nella struttura e imponeva il trasferimento, entro trenta giorni, degli animali già presenti verso canili autorizzati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestori struttura zoofila)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza adottata dall'ASP dopo un sopralluogo presso una struttura privata nella quale erano custoditi 65 cani, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, incompetenza dell'ASP a emanare misure ritenute contingibili e urgenti, violazione della disciplina unionale, nazionale e regionale in materia di identificazione, registrazione e autorizzazione degli stabilimenti e delle strutture di ricovero per animali, insussistenza dei presupposti di urgenza e di pericolo concreto, violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e minimo mezzo, nonché lesione delle garanzie partecipative. Le ricorrenti sostenevano che il sito fosse una residenza privata non commerciale, che gli animali fossero regolarmente microchippati e ben tenuti e che il loro trasferimento avrebbe compromesso il rapporto di cura instaurato con i volontari. L'ASP ha sostenuto che la struttura fosse qualificabile come rifugio, struttura zoofila o stallo e, quindi, come stabilimento soggetto a preventiva registrazione e autorizzazione, nonché ai poteri ordinari di vigilanza e intervento dell'autorità sanitaria.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto infondate le censure relative alla qualificazione della struttura come abitazione privata e all'insussistenza del potere dell'ASP. La struttura, destinata al ricovero di un numero significativo di cani raccolti in stato di abbandono o difficoltà, è stata qualificata come rifugio per animali e come stabilimento soggetto a preventiva registrazione e autorizzazione, indipendentemente dall'assenza di finalità lucrative. Gli obblighi di registrazione derivano dalla normativa unionale, nazionale e regionale e costituiscono condizione necessaria per l'avvio dell'attività. Le misure adottate dall'ASP sono state ritenute ordinarie, non extra ordinem, e la competenza è stata riconosciuta all'autorità sanitaria e ai servizi veterinari, non al Comune. Il divieto di introdurre ulteriori cani è stato ritenuto misura dovuta, vincolata e ripristinatoria, con motivazione sostanzialmente insita nell'accertata mancanza della preventiva registrazione e autorizzazione; sono state quindi respinte le censure di difetto di motivazione, sproporzione e assenza di urgenza riferite a tale parte dell'ordinanza. È stata invece annullata la prescrizione relativa al trasferimento degli animali già presenti. Tale disposizione presentava un deficit istruttorio e motivazionale, poiché non identificava adeguatamente gli animali, non consentiva di garantire la corrispondenza tra quelli presenti al sopralluogo e quelli da trasferire, non indicava i canili di destinazione e fissava un termine di trenta giorni senza fornire gli elementi necessari ad assicurare la tracciabilità e il benessere degli animali. L'amministrazione è stata obbligata a rideterminarsi su tale profilo. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato posto a carico dell'ASP.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 27/2021

    Attribuisce alle autorità sanitarie competenti, incluse le ASL e i servizi veterinari, il potere di adottare misure nell'ambito dei controlli sulla salute e sul benessere degli animali.

  • art. 3 d.lgs. 134/2022

    Concorre a individuare la competenza delle autorità sanitarie in materia di identificazione, registrazione e controllo degli stabilimenti in cui sono detenuti animali.

  • art. 2 Regolamento UE 2035/2019

    Definisce il rifugio per animali come stabilimento nel quale sono detenuti animali terrestri randagi, selvatici, perduti, abbandonati o confiscati, senza subordinare tale qualificazione alla finalità lucrativa del gestore.

  • art. 5 d.lgs. 134/2022

    Impone agli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali obblighi di registrazione e di acquisizione delle autorizzazioni necessarie prima dell'avvio dell'attività, distinguendoli dalle abitazioni private dei detentori o proprietari di animali da compagnia.

  • art. 84 Regolamento UE 429/2016

    Gli operatori degli stabilimenti che detengono animali terrestri devono informare l'autorità competente e fornire le informazioni relative all'operatore, all'ubicazione, alle strutture, alle categorie, specie e numero degli animali, alla capacità e al tipo di stabilimento prima di iniziare l'attività.

    La preventiva comunicazione e registrazione dello stabilimento costituisce condizione per l'avvio dell'attività.

  • artt. 137 e 138 Regolamento UE 625/2017

    In caso di non conformità accertata, le autorità competenti devono adottare le misure necessarie per eliminare o contenere i rischi e possono disporre, tra l'altro, la cessazione delle attività o la sospensione o il ritiro della registrazione o autorizzazione.

  • art. 27 l.r. Calabria 45/2023

    Per ragioni igienico-sanitarie, di protezione degli animali e per la prevenzione delle malattie, in assenza di registrazione non è consentita l'introduzione di animali in alcuna struttura.

    La preventiva registrazione delle strutture di ricovero è condizione necessaria per l'avvio dell'attività; la violazione del divieto legittima il divieto di prosecuzione dell'attività e di introduzione di nuovi animali.

  • art. 28 l.r. Calabria 45/2023

    Ricompresa tra le strutture di ricovero la struttura zoofila o stallo gestita senza finalità di lucro da enti, associazioni o privati e destinata al ricovero di animali d'affezione; anche tale struttura necessita dell'autorizzazione del servizio veterinario dell'ASP.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione e l'istruttoria devono essere adeguate rispetto alle prescrizioni concretamente imposte; nel caso esaminato, la carenza è stata ravvisata non nel divieto di introdurre nuovi animali, ma nelle modalità operative del trasferimento di quelli già presenti.

Massime di principio

  • Una struttura privata destinata al ricovero di un numero significativo di animali randagi, abbandonati o raccolti in condizioni di difficoltà è qualificabile come rifugio, struttura zoofila o stabilimento di detenzione di animali anche se gestita senza finalità lucrative e da privati o volontari; non può essere assimilata a una mera abitazione privata.
  • La preventiva registrazione e autorizzazione dello stabilimento o della struttura di ricovero per animali costituisce condizione necessaria per l'avvio e la prosecuzione dell'attività, in funzione del controllo ex ante dei requisiti strutturali, gestionali e igienico-sanitari.
  • Le ASL e i servizi veterinari competenti possono adottare misure ordinarie di vigilanza e ripristino nei confronti di strutture non registrate o non autorizzate; tale potere non ha natura contingibile e urgente né extra ordinem e non appartiene in via esclusiva al sindaco.
  • Il divieto di introdurre ulteriori animali in una struttura priva della preventiva registrazione o autorizzazione costituisce misura dovuta e vincolata, la cui motivazione può coincidere con l'accertamento della violazione del divieto legale di operare sine titulo; il buon stato di salute degli animali e l'assenza di finalità lucrative non escludono l'applicazione della misura.
  • Una prescrizione di trasferimento di animali già presenti in una struttura irregolare è illegittima per difetto di istruttoria e motivazione se non consente di identificare gli animali interessati, non assicura la corrispondenza tra quelli presenti e quelli da trasferire, non indica le strutture autorizzate di destinazione o non rende concretamente verificabili la tracciabilità degli spostamenti e la tutela del loro benessere.
  • Anche quando il potere amministrativo di chiusura o inibizione dell'attività è vincolato, le concrete modalità esecutive della misura devono essere adeguatamente istruite e motivate; l'annullamento può quindi riguardare esclusivamente la prescrizione operativa carente, lasciando ferma la parte legittima del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaResponsabile del procedimento e competenzaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaIncompetenzaProporzionalità e ragionevolezza

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