L.R. Calabria 45/2023
Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria benessere, identificazione, detenzione, trasporto, vendita, ricovero e adozione degli animali d’affezione, il controllo del randagismo, le colonie feline, l’anagrafe regionale e l’Autorità regionale per i diritti degli animali. Sono previsti obblighi per Comuni, ASP, veterinari e strutture, sanzioni amministrative e abrogazione della l.r. 41/1990. Alcune misure finanziarie riguardano solo 2023-2025.
Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo in Calabria
Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo
La legge regionale Calabria n. 45 del 3 ottobre 2023 disciplina in modo organico la tutela degli animali d’affezione, la prevenzione e il contrasto del randagismo, l’organizzazione dell’anagrafe regionale, le strutture di ricovero, le regole di detenzione, adozione, trasporto e vendita, nonché l’istituzione di un’Autorità regionale di coordinamento.
Finalità, ambito di applicazione e definizioni
La Regione promuove il benessere degli animali d’affezione, condanna maltrattamenti e abbandono e persegue la prevenzione del randagismo nel rispetto della legge statale n. 281/1991 e della legge n. 189/2004. Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle specie animali ricomprese nel regolamento (UE) 2016/429, recepito dal d.lgs. 136/2022.
Ai fini della legge vengono definiti, tra gli altri:
- animale d’affezione, canile sanitario, canile rifugio, anagrafe regionale degli animali d’affezione;
- affido e adozione;
- animale vagante, colonia felina e habitat di colonia felina;
- detentore, responsabile di colonia felina, associazione o ente animalista/protezionista iscritto al RUNTS;
- strutture di ricovero e attività economiche con animali d’affezione.
Competenze della Regione e dei Comuni
Alla Regione spettano l’organizzazione dell’anagrafe, la definizione dei criteri strutturali e igienico-sanitari per canili e gattili, la ripartizione dei contributi statali, la promozione di programmi di prevenzione e formazione, la pet therapy, l’indirizzo sui cimiteri per animali d’affezione, la redazione del piano regionale annuale per la prevenzione del randagismo e l’emanazione di regolamenti applicativi delle norme nazionali.
I Comuni devono:
- adottare o adeguare entro 180 giorni il regolamento comunale di tutela degli animali d’affezione;
- identificare e registrare i cani rinvenuti e quelli ospitati in strutture convenzionate;
- dotare polizia locale e guardie zoofile di almeno un lettore di microchip ISO-compatibile;
- attuare piani di controllo delle nascite di cani e gatti.
I Comuni inoltre promuovono campagne informative, possono stipulare convenzioni per censimento, sterilizzazione, custodia e reintroduzione dei cani liberi, attivano un Ufficio per i diritti degli animali, pubblicano sul sito comunale gli animali in adozione, possono organizzare il “patentino” per i proprietari di cani e iniziative educative nelle scuole. L’Università della Calabria realizza attività espositive ed educative sui temi della tutela animale e della sostenibilità; per tali attività è previsto un contributo regionale per gli anni 2023, 2024 e 2025.
Ruolo dei medici veterinari liberi professionisti
I veterinari liberi professionisti, previa intesa con gli Ordini, svolgono funzioni di supporto: verifica del microchip, informazione sugli obblighi di legge, identificazione e registrazione, segnalazioni di cani con problemi comportamentali, diagnosi di sospetto avvelenamento e invio dei campioni all’Istituto Zooprofilattico tramite l’ASP.
Controllo della popolazione canina e reintroduzione sul territorio
La Regione promuove metodi di controllo riproduttivo; le ASP devono effettuare la sterilizzazione dei cani vaganti con programmi annuali da predisporre entro il 31 gennaio. I cani regolarmente identificati, iscritti in anagrafe, trattati e sterilizzati possono essere reintrodotti nel territorio di provenienza, con individuazione dei soggetti incaricati di mantenimento e cure. Il Comune può stipulare una polizza di responsabilità civile. I cani reimmessi sono vigilati da Comuni, associazioni e guardie zoofile; sono previsti censimenti annuali delle presenze canine nelle aree a rischio igienico-sanitario.
Rinvenimento di cani da parte di privati o associazioni
Chi rinviene un cane vagante può adottarlo, ma deve farlo identificare e registrare a proprie spese; la dichiarazione di rinvenimento va inviata all’ASP entro 5 giorni. Il Comune esprime parere sulle adozioni entro 10 giorni, altrimenti il parere si intende favorevole. Le cucciolate e i cuccioli sotto i sei mesi rinvenuti da unità di cattura vanno direttamente ai canili rifugio per percorsi facilitati di affido. In caso di ritrovamento in aree pubbliche o strade, il rinvenitore avverte la polizia municipale o il servizio veterinario, o il 112 se necessario.
Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali
È istituito presso la Regione Calabria l’Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali. L’iscrizione richiede atto costitutivo, statuto senza scopo di lucro, bilancio ed elenco dei soci; per associazioni operanti in comuni fino a 20.000 abitanti è richiesto almeno il numero minimo di soci previsto, salvo tesseramento nazionale. L’iscrizione è disposta dall’articolazione amministrativa competente in materia di Terzo settore.
Le associazioni già iscritte al previgente albo dovevano chiedere conferma entro il 31 maggio 2024, altrimenti erano cancellate di diritto. La conferma dell’iscrizione va richiesta ogni cinque anni; la mancata osservanza delle regole della legge e le condanne per reati contro gli animali comportano la cancellazione immediata.
Attività delle associazioni e rapporti con gli enti pubblici
Le associazioni iscritte, previo accordo o convenzione con Comuni e servizi veterinari, possono svolgere informazione ed educazione, assistenza nei canili e rifugi, censimento di cani e gatti vaganti, supporto nella gestione di canili e colonie feline, cattura e recupero di cani vaganti, promozione delle adozioni e convenzioni per la limitazione delle nascite. Per alcune attività è obbligatoria l’iscrizione all’Albo regionale. È garantito l’accesso nei rifugi e nei canili sanitari per il monitoraggio del benessere animale.
Rinuncia alla proprietà
Il proprietario o detentore che rinuncia a un animale d’affezione deve comunicare la rinuncia all’ASP, che individua strutture idonee ai soli fini dell’adottabilità. È dovuto un contributo di mantenimento fino alla permanenza dell’animale nel rifugio, secondo le tariffe ordinarie dei gestori.
Eutanasia, segnalazioni e recupero di randagi
La soppressione di cani ricoverati e gatti di colonia è ammessa solo per grave malattia incurabile o sofferenze gravi non controllabili, attestate dal veterinario, ed eseguita con metodi eutanasici da medici veterinari.
La presenza di cani e gatti randagi o vaganti può essere segnalata da Comuni, associazioni e cittadini. Il cane vagante regolarmente iscritto va restituito al proprietario, con addebito delle spese e sanzioni se previste.
Gestione delle colonie feline
I Comuni individuano e segnalano le colonie feline, localizzando il punto di alimentazione che non può essere vietato. Privati e associazioni possono accudire le colonie previo accordo con il Comune. Il referente o tutor della colonia è censito e riceve un tesserino.
I gatti liberi sono protetti: è vietato catturarli, maltrattarli o allontanarli dall’habitat, salvo diversa collocazione per tutela o motivi sanitari accertati dal Comune d’intesa con l’ASP. Le trappole per gatti devono essere riconoscibili; quelle non riconoscibili sono sequestrate. Gatti di colonia e liberi sono sterilizzati, identificati e registrati all’anagrafe a nome del Comune e resi riconoscibili mediante apicectomia auricolare.
Cimiteri e seppellimento di animali d’affezione
I Comuni possono individuare aree per cimiteri di animali d’affezione, seppellimento, tumulazione o incenerimento; è ammesso anche il seppellimento in terreni privati con autorizzazione comunale e sentita l’ASP, nel rispetto del regolamento europeo sui sottoprodotti di origine animale. La gestione può essere affidata anche ad associazioni operanti sul territorio provinciale.
Doveri del detentore e regole generali di benessere
Chiunque detenga un animale d’affezione è responsabile del benessere dell’animale e deve garantire ricovero adeguato, cibo, acqua, pulizia, prevenzione della fuga, attività motoria, cure, gestione sicura verso terzi e misure per evitare riproduzioni non pianificate. Deve far identificare e iscrivere l’animale nel secondo mese di vita.
Sono vietati, tra l’altro:
- tenere i cani alla catena o con strumenti simili, inclusi collari a strozzo;
- separare i cuccioli sotto i due mesi dalla madre salvo necessità veterinarie;
- usare animali nell’accattonaggio o esporli in stato di incuria, denutrizione o sofferenza;
- usare animali come premio o regalo in giochi, feste, sagre o lotterie.
La legge disciplina anche spazi minimi, uscite giornaliere dei cani, dimensioni di box e recinti e obblighi specifici per i cani da guardia del bestiame.
Detenzione domestica, stalli e trasporto
Negli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali, con alloggiamenti igienicamente adeguati.
Lo stallo è il soggiorno temporaneo di animali in strutture o abitazioni private autorizzate dall’ASP; nei privati il numero massimo è cinque se la permanenza supera il giorno di arrivo. Gli animali in stallo devono provenire da canili sanitari o rifugi e aver ricevuto i trattamenti sanitari previsti. Gli stalli delle associazioni sono autorizzati e censiti dall’ASP; è vietato detenere cani senza microchip o iscrizione all’anagrafe.
Il trasporto senza finalità economiche deve avvenire in condizioni idonee, con ventilazione, cubatura e soste adeguate, ai sensi del Codice della strada.
Addestramento, allevamento e commercio
L’addestramento deve rispettare la natura dell’animale; sono vietate violenze, percosse, costrizioni fisiche, collari elettrici o con punte e addestramenti che esaltino l’aggressività.
Per gli animali a fini di commercio, allevatori, importatori e detentori devono tenere un registro di carico e scarico vidimato, conservato per almeno cinque anni e disponibile ai controlli. Gli animali possono essere venduti solo dopo microchip, profilassi vaccinale e certificazione di buona salute. Sono vietate le vendite ambulanti non autorizzate, la cessione di animali provenienti dall’estero sotto le 16 settimane e il commercio di cani o gatti per sperimentazione.
Esposizione e vendita degli animali
La vendita deve rispettare la legge e la normativa vigente. Non possono essere destinati al commercio animali non identificati, non registrati o di età inferiore ai 60 giorni, né esposti in vetrina o all’esterno. Deve essere garantita la certificazione di provenienza e l’identificazione; gli animali esposti devono essere riparati dal sole e dotati di acqua, cibo e lettiera.
Accesso agli spazi pubblici, ai mezzi e alle spiagge
Gli animali d’affezione possono accedere a luoghi pubblici e di uso pubblico con guinzaglio e museruola, salvo motivate limitazioni igienico-sanitarie, e salvo i cani guida e quelli delle Forze di Polizia. I detentori devono rimuovere le deiezioni, con esenzioni per non vedenti e alcune categorie di disabili. I Comuni devono individuare aree dedicate ai cani.
È consentito l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico secondo le regole del gestore: gatti nel trasportino, cani al guinzaglio e con museruola, salvo eccezioni per cani guida, delle Forze di Polizia o con certificazione veterinaria per specifiche condizioni.
Per spiagge e stabilimenti balneari, i Comuni costieri individuano i tratti accessibili; gli accessi devono essere attrezzati e segnalati. Il conduttore deve avere con sé documentazione sanitaria e di iscrizione all’anagrafe, con certificati validi 60 giorni. L’accesso può essere impedito in caso di sovraffollamento o mancato rispetto delle regole; è vietato l’accesso nei parchi acquatici non collegati a stabilimenti balneari autorizzati.
Norme igieniche collettive
Il proprietario o detentore deve pulire sempre gli spazi percorsi dall’animale e portare strumenti per la raccolta degli escrementi e acqua per la detersione. I Comuni devono individuare e delimitare aree per i bisogni fisiologici e motori dei cani.
Vigilanza e controlli
La vigilanza è affidata ai corpi di polizia locale e ai dirigenti medici dei servizi veterinari delle ASP, senza pregiudizio delle competenze delle guardie zoofile e degli altri soggetti previsti dalla normativa statale. Questi organi prevengono e contrastano le violazioni della legge.
Strutture di ricovero: registrazione, classificazione e requisiti
Le strutture di ricovero devono essere registrate presso l’ASP competente, su istanza del proprietario o del legale rappresentante di associazioni iscritte. L’istanza contiene dati sulla struttura, sulle specie ospitate, planimetria e relazione tecnica, oltre a dichiarazioni di conformità, formazione del responsabile e assenza di condanne per reati contro animali. La registrazione comporta diritti di segreteria e istruttoria; l’ASP comunica il numero di registrazione entro 30 giorni.
In assenza di registrazione non è consentita l’introduzione di animali. Il titolare presenta SCIA al Comune riportando il numero di registrazione; modifiche e integrazioni vanno comunicate. Le strutture già autorizzate e registrate alla data di entrata in vigore non devono presentare SCIA ma devono adeguarsi entro tre anni; quelle esistenti non soggette ad autorizzazione comunale devono adeguarsi e registrarsi entro 12 mesi.
Le strutture si distinguono in canile sanitario, gattile sanitario, canile rifugio, struttura zoofila o stallo, pensione, allevamento, struttura commerciale, asilo per cani e oasi felina. L’allegato B contiene i requisiti minimi strutturali, dimensionali e gestionali, con tabelle specifiche per box, gabbie, aree di sgambatura e gestione operativa.
Gestione delle strutture e obblighi dei gestori
Ogni struttura deve disporre di un manuale interno che descrive le procedure di controllo dei requisiti gestionali e indica responsabile della struttura e responsabile sanitario veterinario per le principali tipologie di ricovero. Il canile rifugio e l’oasi canina possono essere affidati dai Comuni o dall’Associazione dei Comuni a enti, associazioni, cooperative sociali o privati secondo la disciplina sugli appalti; deve essere comunque presente un Operatore Animal Care e va garantita la presenza dei volontari delle associazioni quando previsto.
I gestori devono tenere il registro delle presenze, assicurare personale minimo, accessibilità al pubblico, indicazione degli identificativi dei cani nei box, promozione delle adozioni con eventi annuali, consulenza di veterinario esperto in comportamento, accesso dei volontari, riprese fotografiche e audiovisive per favorire le adozioni, spazi adeguati per animali con patologie o necessità particolari e videosorveglianza.
Oasi felina
L’oasi felina ospita gatti non affidabili o non ricollocabili in colonia, è completamente recintata e consente libertà di movimento. I gatti sono sterilizzati e registrati dal gestore.
L’oasi deve avere, tra l’altro:
- recinzione anti-scavalco e antifuga;
- superficie minima di 5 mq per gatto, massimo 50 gatti per compartimento;
- ripari e ricoveri idonei, protetti dalle intemperie;
- ciotole e punti acqua adeguati;
- lettiere, arricchimenti ambientali, spazi per deposito materiali;
- reparto di ambientamento e osservazione per nuovi ingressi.
Registri e tracciabilità degli animali
Chi gestisce strutture di ricovero deve tenere un registro con dati di ingresso, uscita, identificazione e provenienza; nei rifugi l’identificazione individuale è applicata a tutte le specie. Il registro va aggiornato entro tre giorni lavorativi e la documentazione di tracciabilità deve essere sempre disponibile. Per gli animali non identificati, il registro può essere sostituito da documentazione cronologica su origine e destinazione.
Canili sanitari e rifugi
Per definizione e requisiti minimi di canili sanitari, canili rifugio e oasi canine la legge rinvia al decreto del Commissario ad acta n. 67 del 6 marzo 2018.
Procedure di cattura, affido e adozione
I Comuni segnalano i randagi alle ASP, che attivano le catture. Chi rinviene un cane vagante deve comunicarlo al Comune o all’ASP; il veterinario accreditato verifica il proprietario e, se non rintracciabile, avvisa Comune o ASP e pubblica le foto sul sito comunale. Il canile sanitario verifica il microchip; se assente, lo applica e registra il cane. Il Comune del territorio di cattura diventa proprietario del cane.
Il proprietario può ritirare il cane entro 5 giorni previo rimborso dei costi. In mancanza di ritiro, il cane è affidato secondo le regole dell’affido temporaneo o trasferito al canile rifugio per l’eventuale adozione.
L’affido o l’adozione può avvenire, di regola, dopo 60 giorni dal ritrovamento; l’affido temporaneo è possibile anche prima, nel rispetto della profilassi antirabbica e di specifiche condizioni. Possono essere affidati solo soggetti maggiorenni o associazioni iscritte all’Albo, con divieto per chi ha condanne per reati contro animali. Il contratto di affido segue il modulo allegato A; i Comuni effettuano controlli a campione.
Anagrafe regionale degli animali d’affezione
L’anagrafe è la banca dati regionale collegata alla CRS-SISS. Sono obbligatoriamente iscritti tutti i cani presenti in Calabria; gatti e furetti di proprietà sono iscritti su base volontaria. L’identificazione avviene con microchip ISO, o per i cani con tatuaggio leggibile apposto prima del 1° gennaio 2004.
I veterinari pubblici e quelli liberi professionisti accreditati verificano l’avvenuta identificazione e iscrizione; in caso contrario informano il proprietario e, se questi non consente l’identificazione, ne danno comunicazione all’ASP. L’iscrizione va effettuata contestualmente all’inoculazione del microchip e comunque entro la stessa giornata. Gli animali devono essere identificati entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima di ogni cessione.
L’anagrafe registra dati identificativi, proprietario o detentore, luogo di detenzione, amputazioni, variazioni, cessioni, smarrimenti, furti, decessi e vaccinazioni antirabbiche. L’accesso è riservato ai soggetti competenti e ai controllori. I veterinari liberi professionisti possono accreditarsi, previa domanda e possesso di lettori full-ISO, collegamento internet regionale e impegno al rispetto della legge; l’ASP può sospendere o revocare l’accreditamento.
Accesso di animali a strutture sanitarie e sociosanitarie
L’accesso è consentito, ove la struttura lo permetta, secondo la valutazione dei rischi e delle caratteristiche dei locali. Le strutture possono escludere specifiche aree o richiedere accertamenti clinici. Per l’accesso:
- i cani devono essere identificati, al guinzaglio massimo 1,5 metri e con museruola;
- gatti e conigli devono essere nel trasportino;
- il conduttore deve essere maggiorenne, capace di controllo, munito di strumenti per le deiezioni, documentazione sanitaria e certificazione veterinaria recente, e deve garantire igiene e assenza di disturbo.
Cani di assistenza alle persone con disabilità
Sono riconosciuti come cani di assistenza, oltre ai cani guida, i cani che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali. Devono seguire un percorso educativo e di addestramento secondo standard IGDF, ADI, UNI o altri atti normativi applicabili, con rilascio di documentazione di idoneità.
Per l’accesso ovunque il cane deve essere riconoscibile con distintivi identificativi e il detentore deve esibire la documentazione. Il detentore deve mantenere il cane con comportamento compatibile con il luogo e il mezzo di trasporto.
Autorità regionale per i diritti degli animali d’affezione
È istituita un’Autorità regionale collegiale composta da sette membri, con un Presidente e sei componenti, in carica cinque anni e rinnovabile una sola volta. Opera in autonomia e indipendenza, senza controllo gerarchico da parte degli organi regionali.
Il Presidente e i componenti sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con maggioranza dei due terzi nelle prime due votazioni e maggioranza semplice dalla terza. In prima applicazione, l’avviso per le candidature è pubblicato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
I componenti devono avere formazione, competenza ed esperienza nella tutela animale e non percepiscono indennità di funzione. Sono previste incompatibilità con cariche politiche nazionali, regionali, provinciali, comunali, con incarichi in enti pubblici o partecipati e con rapporti che comportino conflitto di interessi. Sono disciplinate decadenza, revoca, sostituzione e prorogatio.
L’Autorità:
- riceve segnalazioni e reclami;
- segnala fatti all’autorità giudiziaria;
- richiede interventi di prevenzione e repressione;
- propone provvedimenti normativi e linee guida;
- mappa i servizi pubblici e privati necessari;
- formula proposte per risanamento di canili e gattili;
- segnala maltrattamenti in gare e competizioni;
- promuove sensibilizzazione, educazione nelle scuole e pet therapy;
- promuove forum territoriali contro il randagismo;
- può costituirsi parte civile;
- trasmette una relazione annuale al Consiglio regionale entro il 30 aprile.
L’Autorità ha sede a Reggio Calabria presso il Consiglio regionale e può avere sedi distaccate; adotta un regolamento interno e percepisce il trattamento di missione previsto per il difensore civico.
Sanzioni
Le violazioni della legge, salvo reato, comportano sanzioni amministrative pecuniarie differenziate, tra cui:
- omessa denuncia di variazioni, cessione, smarrimento o morte dell’animale: da 150 a 450 euro;
- violazioni dei doveri generali del detentore: da 200 a 600 euro;
- violazioni sulle attività commerciali e registri: da 1.000 a 3.000 euro;
- violazioni su vendita/esposizione: da 500 a 1.500 euro;
- violazioni su accesso ai giardini e sulla pulizia: importi minori da 25 a 150 euro;
- violazioni sui requisiti delle strutture: da 1.000 a 3.000 euro;
- mancata iscrizione o microchippatura del cane: da 50 a 120 euro per capo, o da 25 a 100 euro quando manchi uno solo dei due requisiti.
Le sanzioni sono irrogate dai soggetti di vigilanza e i proventi spettano alla Regione Calabria tramite PagoPA.
Abrogazione e norme finanziarie
Dalla data di entrata in vigore della legge è abrogata la l.r. 5 maggio 1990, n. 41.
La copertura finanziaria riguarda in particolare:
- l’articolo 4, con oneri fino a 200.000 euro per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025;
- l’articolo 52, con oneri fino a 7.548,03 euro per il 2023 e 10.064 euro per il 2024 e il 2025.
Per gli esercizi successivi al 2025, la copertura avviene nei limiti delle risorse disponibili in bilancio. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Considerazioni sull’attualità della disciplina
La legge resta astrattamente rilevante per la disciplina regionale vigente in Calabria, ma alcune sue previsioni hanno finestre temporali chiuse o regime transitorio ormai scaduto, in particolare gli stanziamenti riferiti agli esercizi 2023-2025 e il termine del 31 maggio 2024 per la conferma delle iscrizioni pregresse all’Albo regionale. Rimane invece attuale la disciplina sostanziale su benessere animale, randagismo, anagrafe, strutture e sanzioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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