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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04861/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Un soggetto aveva acquistato da un altro un pensile che quest'ultimo aveva anche installato presso l'abitazione dell'acquirente. Dopo alcuni mesi il pensile si era staccato dal muro, distruggendo alcuni regali di nozze. L'acquirente aveva quindi chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto le domande; in appello, però, la Corte territoriale aveva ridotto il risarcimento al solo costo del pensile, ritenendo che il rapporto fosse di appalto e che vi fosse responsabilità dell'installatore per aver fissato male il mobile, ma negando la liquidazione dei danni ulteriori perché il loro valore non era stato provato. In cassazione il danneggiato ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 232 c.p.c., sostenendo che la mancata risposta all'interrogatorio formale dovesse valere come ammissione anche del quantum; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 191 c.p.c., per non aver disposto una consulenza tecnica sul valore dei beni distrutti; 3) violazione dell'art. 210 c.p.c., per non aver ordinato l'esibizione dei listini prezzo dei beni; 4) violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., perché il giudice avrebbe dovuto procedere a liquidazione equitativa del danno invece di negare il risarcimento per difetto di prova del quantum.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha affermato che la mancata risposta all'interrogatorio formale non può trasformarsi in prova automatica del valore dei beni da risarcire, poiché la quantificazione del danno attiene a valutazioni e giudizi rimessi al prudente apprezzamento del giudice; tuttavia ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva negato la liquidazione del danno senza considerare che, trattandosi di beni acquistati anni prima, la stima richiedeva un adeguamento e poteva rendersi necessaria una consulenza tecnica o comunque un approfondimento istruttorio. L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stato ritenuto correttamente negato perché strumento residuale e discrezionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione in tema di valutazione delle prove, ma non ritenuto decisivo per accogliere il primo motivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione in tema di valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la quantificazione del danno è affidata al prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 232 c.p.c.

    La mancata risposta all'interrogatorio formale non determina automaticamente confessione, ma consente al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti, dovendo però valutare gli altri elementi probatori; non può riguardare la stima del danno, che è valutazione e non fatto materiale.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla mancata nomina di un consulente tecnico; la Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura perché, in presenza di un problema tecnico di quantificazione, il giudice avrebbe dovuto valutare se disporre una CTU.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è mezzo istruttorio residuale e discrezionale, utilizzabile solo quando la prova non sia acquisibile altrimenti; il suo mancato utilizzo non integra violazione di legge se la documentazione è reperibile con altri mezzi.

  • art. 118 c.p.c.

    Citato insieme all'art. 210 c.p.c. tra le condizioni di ammissibilità dell'ordine di esibizione.

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    Citato insieme agli artt. 118 e 210 c.p.c. nel quadro dei presupposti dell'ordine di esibizione.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa va rivalutata dal giudice di rinvio ove, all'esito degli approfondimenti istruttori, sussistano i presupposti per procedervi.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale norma che disciplina la liquidazione del danno aquiliano secondo i criteri degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del vizio dedotto per le violazioni processuali lamentate nel primo motivo.

Massime di principio

  • La mancata comparizione all'interrogatorio formale non produce automaticamente confessione; il giudice può trarre argomenti di prova solo nei limiti consentiti dall'art. 232 c.p.c. e deve comunque confrontarsi con l'intero compendio istruttorio.
  • La quantificazione del danno non patrimoniale o patrimoniale complesso non coincide con un fatto storico suscettibile di confessione: essa implica valutazioni tecnico-discrezionali del giudice e, se necessario, l'ausilio di una consulenza tecnica o di nozioni di comune esperienza.
  • Quando il danno è certo nell'an, ma il quantum è difficile da determinare perché i beni sono usati o risalenti nel tempo, il giudice non può limitarsi a negare il risarcimento per difetto di prova se esistono strumenti istruttori idonei ad accertarne l'entità.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e non è dovuto se la prova o la documentazione possono essere reperite con altri mezzi o se la parte avrebbe potuto procurarsele autonomamente.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che il danno sia provato nella sua esistenza, ma anche che la sua precisa determinazione sia impossibile o particolarmente difficile; il giudice deve motivare se ricorrono o meno tali condizioni dopo aver svolto gli opportuni accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDanno non patrimoniale

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