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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38214/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari che aveva concesso la semilibertà a Francesco Carannante (esecuzione presso la Cooperativa "Ut Unum Sint" di Nuoro) nonostante la sussistenza di reati ostativi di prima fascia e la mancata collaborazione con la giustizia. Il Procuratore generale denunciava carenze motivazionali: il Tribunale si sarebbe basato su una mera asserzione del condannato circa l'"inutilità" della collaborazione, non avrebbe svolto alcuna verifica sulle fonti di reddito e sulle iniziative riparative, non avrebbe considerato adeguatamente il parere negativo della D.D.A. e le informative sulla persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, e non avrebbe spiegato il mutamento di valutazione rispetto a precedenti provvedimenti (diniego di permesso premio 2023 e sanzione disciplinare 2024).

La decisione

Il giudice d'appello ha ritenuto il ricorso fondato: il provvedimento del Tribunale di sorveglianza è stato annullato con rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale carente e illogica perché: ha dato valore decisivo alla sola dichiarazione del condannato sul presunto "non utile" della collaborazione senza verificarne la fondatezza; non ha valutato compiutamente gli indicatori previsti dal comma 1-bis dell'art. 4-bis (cessazione effettiva dei legami con l'organizzazione) né le osservazioni della D.D.A. e del Prefetto; ha formulato una generica disponibilità del condannato alla giustizia riparativa senza riscontro di iniziative concrete o della impossibilità effettiva di adempiere agli obblighi civili; non ha motivato il mutamento di giudizio rispetto a un precedente diniego di permesso. La Corte ha dunque ordinato un'istruttoria approfondita e una nuova valutazione di tutti gli elementi probatori e delle iniziative riparative prima di riconoscere misure alternative.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen. (comma 1-bis)

    L'intervento normativo ha trasformato la presunzione assoluta di permanenza dei legami criminali, in caso di mancata collaborazione, in una presunzione relativa: il venir meno dei legami con la criminalità deve essere accertato attraverso un procedimento e un'istruttoria che valutino tutti gli indicatori di rescissione dei legami.

  • art. 58-ter ord. pen.

    Riferimento alla disciplina della collaborazione con la giustizia: l'accesso alle misure alternative per i non collaboranti richiede specifica verifica degli indicatori di revisione critica e del venir meno dei legami mafiosi.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152)

    Norma che qualifica l'aggravante di finalità mafiosa; rilevante per la gravità dei reati e per la valutazione del rischio di persistenza di collegamenti criminali.

  • art. 176 cod. pen. (richiamo giurisprudenziale e principi interpretativi)

    Richiamato per il principio che l'adempimento delle obbligazioni civili e delle iniziative riparative non vanno valutate soltanto secondo regole civilistiche, ma anche come indice di emenda e revisione critica della condotta.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 18399 del 24/01/2025 - Pulvirenti; Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024 - Sinatra; Sez. 1, n. 37081 del 31/05/2024; altre pronunce)

    La giurisprudenza di legittimità richiede che, per il detenuto non collaborante, siano verificati l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di adempiere e la concretizzazione di iniziative di giustizia riparativa; il percorso riparativo può costituire prova dell'effettività della revisione quando sussista autentica adesione e impegno personale.

Massime di principio

  • Il diniego di collaborazione non comporta automaticamente l'esclusione dalla possibilità di misure alternative: l'art. 4-bis comma 1-bis presuppone una presunzione relativa che va superata tramite istruttoria che dimostri la cessazione dei legami con l'organizzazione.
  • Il Tribunale deve motivare adeguatamente, valutando criticamente le dichiarazioni del detenuto e verificando le informazioni acquisite (documenti depositati dall'istante e acquisizioni d'ufficio, comprese informative di D.D.A. e note prefettizie).
  • La mera disponibilità generica a percorsi di giustizia riparativa non è sufficiente: occorrono iniziative concrete o la prova dell'assoluta impossibilità (anche economica) di adempiere agli obblighi civili e risarcitori.
  • I precedenti provvedimenti (dinieghi di permessi, sanzioni disciplinari) e le valutazioni divergenti del medesimo Tribunale devono essere esplicitamente confrontati e giustificati in caso di mutamento di giudizio.
  • Le valutazioni circa la persistenza di pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata devono tener conto del ruolo del detenuto nell'associazione, delle risultanze investigative e della storicità/operatività del gruppo di appartenenza.
  • In situazioni analoghe, la parte che chiede il beneficio deve documentare con prove effettive i percorsi di responsabilizzazione e riparazione o dimostrare l'effettiva impossibilità di soddisfare gli obblighi civili; il giudice ha l'onere di istruttoria e di valutazione ponderata di tutti gli elementi.

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