Cassazione Penale, Sentenza n. 38943/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava per abnormità l'ordinanza del GUP del 21/02/2023 che aveva dichiarato la nullità del capo di imputazione (nei confronti di alcuni imputati contestati per gli artt. 113, 432, 449, comma 2 c.p.) e aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il GUP aveva ritenuto sussistere una contraddizione insanabile tra la contestazione di "cooperazione colposa" ex art. 113 c.p. e la descrizione, nel capo di imputazione, di condotte "indipendenti causative del medesimo evento", nonché tra la qualificazione di disastro ferroviario colposo e la contestazione ai sensi dell'art. 432 c.p. (attentato alla sicurezza dei trasporti), reato di pericolo non punibile a titolo di colpa. Il PM sosteneva che l'ordinanza determinasse una stasi processuale e che il GUP avrebbe dovuto semmai invitare il PM a riqualificare la fattispecie con ordinanza interlocutoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che l'ordinanza del GUP non sia affetta da abnormità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul concetto di abnormità, sottolineando che esso è un rimedio eccezionale e si configura soprattutto quando il provvedimento determina una stasi processuale tale da impedire il proseguimento senza che il PM compia un atto nullo. Nel caso di specie il GUP ha agito nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'art. 421, comma 1, cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. n.150/2022), che consente al giudice, in caso di violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b), di invitare il PM a riformulare l'imputazione e, in mancanza, dichiararne la nullità e restituire gli atti. La Corte ha osservato che la restituzione non determina stasi irreversibile: il PM può e deve riformulare la richiesta di rinvio a giudizio precisando e integrando l'imputazione. Pertanto non è emersa né un'abnormità strutturale né funzionale e il ricorso è inammissibile. Sulle spese nulla è stato disposto ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento alla causa di partecipazione colposa ("cooperazione colposa"); la Corte non ha cassato la possibilità di contestare la cooperazione colposa ma ha ritenuto che eventuali incongruenze nella formulazione dell'imputazione debbano essere chiarite dal PM nella riformulazione.
Norma relativa all'attentato alla sicurezza dei trasporti, reato di pericolo non punibile a titolo di colpa; il GUP aveva rilevato una possibile incongruenza con la qualificazione come reato colposo, questione che la Corte ritiene da chiarire nell'istruttoria e non elemento di abnormità del provvedimento del GUP.
Richiamato nella contestazione per il disastro ferroviario colposo; la Corte non ha esaminato nel merito la corrispondenza tra la fattispecie descritta e gli elementi tipici della norma, rimettendo l'eventuale precisazione al PM.
art. 417, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di enunciazione chiara e precisa del fatto; la violazione di tale disposto è il motivo per cui il GUP ha ritenuto necessaria la riformulazione o la nullità dell'imputazione.
art. 421, comma 1 cod. proc. pen.
"...il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero"
Norma (modificata dal d.lgs. n.150/2022) che legittima l'operato del GUP: il giudice può invitare il PM a riformulare l'accusa e, in mancanza, dichiararne la nullità e restituire gli atti; la Corte ha ritenuto la misura adottata conforme a questa disposizione.
Modifica normativa del codice di procedura penale richiamata per la formulazione del potere del GUP previsto dall'art. 421 c.p.p.; la Corte ha tenuto conto di tale modifica nel valutare la legittimità del provvedimento impugnato.
Norma sulle spese del procedimento di legittimità; la Corte non ha disposto nulla sulle spese considerata la qualità di parte pubblica del ricorrente.
Massime di principio
- La nozione di "abnormità" di un provvedimento giudiziario è eccezionale e strettamente interpretata: rileva soprattutto quando il provvedimento determina una stasi processuale impedendo il proseguimento senza che il PM compia un atto che sarebbe nullo.
- Il GUP, se rileva una carenza di chiarezza o contraddizioni nel capo di imputazione (violazione dell'art. 417 c.p.p.), può invitare il PM a riformularlo e, in mancanza, dichiarare la nullità della richiesta e restituire gli atti ai sensi dell'art. 421 c.p.p.; tale rimedio non è necessariamente abnorme.
- La restituzione degli atti al PM non equivale a una stasi irreversibile: il PM può riformulare e precisare l'imputazione e proseguire l'azione penale, per cui non sempre è configurabile un vizio abnorme quando il giudice ordina la restituzione.
- Contraddizioni tra la qualificazione giuridica (es. reato di pericolo vs. reato colposo) e la descrizione fattuale devono essere affrontate nella fase di riformulazione o nel contraddittorio tra PM e difese; la loro presenza, di per sé, non impone la censura per abnormità dell'atto del giudice.
- Il PM resta titolare dell'azione penale e ha l'onere di riformulare l'imputazione in modo coerente con le osservazioni del giudice; il corretto uso degli strumenti procedurali (invito a riformulare, riformulazione del capo) è spesso la via adeguata per risolvere incongruenze formali senza ricorrere alla Cassazione per abnormità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38785/2023 del 25/09/2023
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38823/2023 del 25/09/2023
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38871/2023 del 25/09/2023
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38872/2023 del 25/09/2023
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38873/2023 del 25/09/2023
- Sentenza penale · 25 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38874/2023 del 25/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →