Cassazione Civile, Ordinanza n. 17158/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio l'intermediario bancario per contestare la decisione di merito che aveva escluso la violazione degli obblighi di intermediazione finanziaria nella sottoscrizione di quattro contratti interest rate swap. La Corte d'appello aveva ritenuto decisiva, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Consob 1° luglio 1998 n. 11522, la dichiarazione resa dalla società all'atto della sottoscrizione, con cui essa si qualificava come operatore qualificato, esonerando la banca da ulteriori verifiche sulla effettiva esperienza e competenza dell'investitore. Con il ricorso per cassazione la società sosteneva che tale lettura fosse troppo formalistica e che, in base ai generali obblighi di diligenza dell'intermediario e alle fonti primarie, la banca dovesse comunque verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati, non potendo affidarsi alla sola autodichiarazione. In memoria la ricorrente ha inoltre prospettato un preteso contrasto giurisprudenziale e chiesto, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata era conforme a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Secondo tale orientamento, nei contratti di intermediazione finanziaria la dichiarazione formale resa dal legale rappresentante della società circa il possesso di competenza ed esperienza in materia di investimenti vale ad esonerare l'intermediario da ulteriori verifiche, salvo che l'investitore alleghi e provi circostanze specifiche dalle quali emerga che la banca conosceva o avrebbe dovuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'assenza di quei requisiti. La Corte ha escluso anche la sussistenza di un reale contrasto giurisprudenziale tale da giustificare la rimessione alle Sezioni Unite. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30 Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522
art. 30 / art. 31, comma 2, nel testo richiamato in sentenza
La dichiarazione formale del cliente societario circa il possesso di competenza ed esperienza in materia di operazioni finanziarie, se sottoscritta dal legale rappresentante, esonera l'intermediario da ulteriori verifiche sulla qualifica di operatore qualificato, salvo prova contraria dell'investitore.
art. 31 Reg. Consob n. 11522 del 1998
L'autodichiarazione dell'investitore societario integra una prova presuntiva semplice della qualità di operatore qualificato e sposta sull'investitore l'onere di provare circostanze specifiche incompatibili con tale qualifica.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando la questione è già risolta da un orientamento consolidato della Corte e il motivo non offre elementi idonei a mutarlo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale resa da una società, tramite il proprio legale rappresentante, circa il possesso di esperienza e competenza in materia di strumenti finanziari può essere sufficiente a qualificare il cliente come investitore professionale/qualificato, esonerando l'intermediario da ulteriori verifiche.
- L'investitore che contesti la propria qualificazione come operatore qualificato deve allegare e provare specifiche circostanze concrete dalle quali risulti che la banca conosceva o avrebbe dovuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, l'insussistenza dei requisiti dichiarati.
- La sola prospettazione di un'interpretazione più rigorosa degli obblighi informativi dell'intermediario non è idonea a superare un orientamento di legittimità consolidato, né a fondare la rimessione della questione alle Sezioni Unite se il preteso contrasto giurisprudenziale non è effettivo.
- Ai fini dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si conforma a un principio di diritto stabilmente affermato dalla Corte di cassazione e il motivo non introduce argomenti nuovi tali da indurre a mutare orientamento.
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