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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30587/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione di ipoteca, da parte del concessionario della riscossione, sui beni immobili del contribuente per un importo pari al doppio del credito fiscale originariamente iscritto a ruolo, in pendenza di giudizio avverso gli avvisi di accertamento. Il contribuente ha poi ottenuto in sede tributaria una drastica riduzione del dovuto e la cancellazione dell'ipoteca. Ha quindi chiesto al giudice civile il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per effetto dell'iscrizione illegittima. In primo grado è stato riconosciuto solo il danno non patrimoniale; è stato invece negato il danno patrimoniale per mancata prova del nesso causale con il blocco dei fidi bancari. La corte d'appello ha confermato, ritenendo provato soltanto lo stato di illiquidità e il blocco degli affidamenti, ma non che tali conseguenze derivassero dall'ipoteca. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2043 c.c. e erronea applicazione del criterio del "più probabile che non", sostenendo che la corte territoriale avrebbe preteso una prova certa del nesso causale invece di una prova probabilistica; 2) nullità della sentenza e violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova testimoniale, poiché i testimoni avrebbero collegato espressamente il blocco dei conti e la revoca dei fidi all'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e nullità processuali, mirassero in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha sottolineato che la corte d'appello aveva motivatamente accertato, sulla base della prova testimoniale, solo lo stato di illiquidità e il blocco dei fidi, ma non la prova che tale situazione fosse causata, anche solo in parte, dall'illegittima iscrizione ipotecaria. Non vi era quindi violazione del criterio causale probabilistico né travisamento del contenuto oggettivo della prova. Il ricorso è stato respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta contro l'accertamento del nesso causale e del danno, non contro una falsa applicazione della norma

  • art. 115 c.p.c.

    la dedotta violazione per travisamento della prova è stata esclusa, poiché i giudici di merito non hanno alterato il contenuto oggettivo della prova testimoniale ma ne hanno valutato l'idoneità probatoria

  • art. 1223 c.c.

    richiamato quale parametro per la delimitazione del danno risarcibile ai soli danni conseguenza immediati e diretti dell'illecito

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    usato come base formale del primo motivo di ricorso, non ritenuto idoneo a veicolare una mera contestazione del fatto

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    usato come base formale del secondo motivo di ricorso, ma la censura è stata qualificata come sostanziale critica alla valutazione delle prove

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel rito camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o nullità processuale in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove.
  • L'accertamento del nesso causale tra illecito e danno, quando fondato su prove e inferenze probatorie, appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale o del travisamento effettivo del contenuto della prova.
  • Il criterio del 'più probabile che non' non impone una prova di certezza, ma non esonera la parte dall'onere di dimostrare, in fatto, che il pregiudizio allegato sia conseguenza dell'evento dannoso.
  • Ai fini del risarcimento ex art. 1223 c.c. deve essere provato il rapporto di conseguenzialità immediata e diretta tra l'evento lesivo e il danno conseguenza allegato.
  • La denuncia di travisamento della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un contenuto oggettivamente diverso da quello reale; non basta dissentire dalla valutazione dell'attendibilità o della portata inferenziale della prova stessa.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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