Cassazione Civile, Sentenza n. 27060/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fedi impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, confermando il Tribunale, aveva accolto la domanda di Di Nicola volta a trasferire a suo favore una proprietà immobiliare intestata a Fedi ritenuta meramente fiduciaria (interposizione reale). Il ricorso per cassazione era fondato su quattro motivi non esaminati nel merito a causa di vizi procedurali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. perché, pur essendo indicata la data di notificazione, la copia autentica della sentenza depositata non era corredata della relazione di notificazione richiesta. Inoltre la notifica del ricorso era stata effettuata dopo il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza (sentenza pubblicata il 17.10.2017; notifica 27.12.2017). Perciò il ricorso è stato dichiarato improcedibile e la ricorrente condannata a rifondere le spese di cassazione (liquidate in € 6.000 oltre € 200 e accessori) e all'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
Richiede che, insieme alla copia autentica della sentenza impugnata, sia depositata la relazione di notificazione entro i termini previsti; la mancata produzione rende il ricorso per cassazione improcedibile e tale vizio è rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla mancata contestazione del controricorrente.
Cass. sez. I n. 3466/20
Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui l'assenza della relazione di notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non eccepisce il vizio.
Cass. Sez. U. 10648/17
Rilevanza del deposito, nel fascicolo processuale, di copia della sentenza impugnata corredata della relazione di notificazione anche quando tale copia sia nel fascicolo del controricorrente.
decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis
Norma che ha consentito lo svolgimento 'cameralizzato' dell'udienza di trattazione della causa nelle forme indicate (procedura adottata nel caso).
D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede l'eventuale raddoppio o l'ulteriore importo del contributo unificato in determinate ipotesi processuali; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tali disposizioni nei confronti della ricorrente.
Massime di principio
- Per il ricorso per cassazione è obbligatorio depositare, insieme alla copia autentica della sentenza impugnata, la relazione di notificazione: la mancanza comporta l'improcedibilità del ricorso, vizio che la Corte rileva d'ufficio.
- La mancata contestazione del vizio da parte del controricorrente non lo sana: quindi non ci si può affidare al fatto che l'altra parte non eccepisca la carenza documentale.
- Controllare sempre i termini: la notifica del ricorso entro i termini di legge è essenziale; notifiche tardive possono determinare l'inammissibilità anche se gli altri requisiti formali sono rispettati.
- Depositate nel fascicolo processuale, se possibile, copia della sentenza impugnata corredata della relazione di notificazione: può avere rilievo anche la presenza di tale copia nel fascicolo del controricorrente.
- Anche in cause sostanzialmente fondate (es. contestazioni su intestazioni fiduciaria/interposizione) i vizi di forma processuale possono prevenire l'esame del merito: curare la fase di notificazione e il deposito documentale è fondamentale per preservare i diritti sostanziali.
- L'inadempimento formale può comportare anche conseguenze economiche significative (condanna alle spese e obblighi aggiuntivi di contributo unificato).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26980/2022 del 14/09/2022
- Sentenza civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26981/2022 del 14/09/2022
- Sentenza civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26983/2022 del 14/09/2022
- Sentenza civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26990/2022 del 14/09/2022
- Sentenza civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26991/2022 del 14/09/2022
- Sentenza civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27015/2022 del 14/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →