Sentenza n. 1521/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dell'atto di diniego ID pratica 10425931218-23052025-1753, notificato in data 24.11.2025, attraverso cui l'Ufficio preposto, nella persona del Dirigente p.t., ha denegato la domanda di occupazione di suolo per area annessa ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del 28.05.2025; di tutti i pregiudizievoli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di occupazione di 7,5 metri quadrati di suolo pubblico antistante l'esercizio commerciale
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale, fondato sul parere contrario della Polizia Municipale secondo cui l'occupazione avrebbe creato intralcio agli utenti deboli della strada. Ha dedotto eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di ponderazione, difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza, nonché contraddittorietà estrinseca, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia. In particolare, ha contestato che l'area richiesta, collocata in aderenza al civico 8 e compresa tra il fabbricato e paletti a U già presenti sulla carreggiata, potesse ostacolare il passaggio pedonale o con carrozzelle verso il vicino centro di riabilitazione collocato al civico 10. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salvo l'ulteriore esercizio del potere amministrativo. Ha premesso che il rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico è caratterizzato da ampia discrezionalità, ma che l'amministrazione deve effettuare un corretto e concreto bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati, considerando che l'occupazione sottrae stabilmente spazio pubblico all'uso comune. Nel caso concreto, il riferimento all'intralcio agli utenti deboli è stato ritenuto generico e non adeguatamente motivato; la specificazione fornita dal Comune in giudizio non poteva integrare postumamente la motivazione dell'atto. L'istruttoria e la motivazione sono risultate carenti perché l'area richiesta non raggiungeva il civico 9, era compresa tra il fabbricato e i paletti a U e non occupava la carreggiata. Il TAR ha inoltre considerato che la strada ricadeva in un'Area Pedonale Urbana, con circolazione veicolare interdetta salvo eccezioni, e che il cosiddetto camminamento protetto non giustificava il diniego: l'area richiesta non prospettava il civico 10, i paletti risultavano anteriori all'istituzione dell'APU e il camminamento era già interessato da altra concessione. Il provvedimento non aveva quindi tenuto conto dell'attuale stato dei luoghi né aveva adeguatamente comparato gli interessi coinvolti. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi
La qualificazione della strada come Area Pedonale Urbana è stata valorizzata per escludere che la circolazione veicolare ordinaria potesse fondare il dedotto pregiudizio al passaggio degli utenti deboli.
Massime di principio
- Il diniego di un'occupazione di suolo pubblico, pur rientrando nell'ampia discrezionalità amministrativa, deve essere preceduto da un'istruttoria concreta e attuale sullo stato dei luoghi e da una ponderazione effettiva degli interessi pubblici e privati coinvolti.
- La motivazione fondata sull'esigenza di evitare un generico intralcio agli utenti deboli della strada non è sufficiente quando non indica le concrete modalità con cui l'occupazione inciderebbe sui percorsi pedonali o sull'accessibilità dell'area.
- L'amministrazione non può integrare in giudizio, mediante argomentazioni difensive, una motivazione carente dell'atto impugnato.
- Nella valutazione di una richiesta di occupazione di suolo pubblico devono essere considerati la precisa estensione dell'area, la sua collocazione rispetto agli accessi e ai percorsi protetti, l'eventuale assenza di ingombro della carreggiata e la disciplina della circolazione vigente nell'area.
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