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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26910/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che, nell'applicare la disciplina della continuazione tra più condanne irrevocabili, ha rideterminato la pena complessiva senza fornire una motivazione adeguata sulla quantificazione della pena-base e degli aumenti per i reati-satellite; contestata anche la violazione del principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può fissare aumenti per i reati-satellite superiori a quelli già determinati dal giudice della cognizione e la possibile reformatio in peius operata nella determinazione degli aumenti per la recidiva

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato carenze motivazionali e violazioni dei principi guida in materia di quantificazione della pena in sede esecutiva (mancata motivazione sugli aumenti, superamento degli aumenti fissati dal giudice della cognizione, difetto nell'individuazione e nello scorporo dei reati riuniti). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Palermo in diversa composizione per una nuova determinazione della pena che colmi le lacune istruttorie e si conformi ai principi normativi e giurisprudenziali indicati

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Regola i criteri di determinazione della pena; il giudice dell'esecuzione deve motivare la scelta della pena-base secondo i parametri qui individuati

  • art. 133 c.p.

    Elenca le circostanze che incidono sul trattamento sanzionatorio; la motivazione deve esplicitare come sono state valutate queste circostanze nella quantificazione della pena

  • art. 81 c.p., comma secondo

    Disciplina l'aumento di pena in caso di concorso di reati; nella sede esecutiva il giudice non può fissare aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli già stabiliti dal giudice della cognizione

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    Stabilisce il criterio per individuare la violazione più grave ai fini dell'applicazione della continuazione e del concorso formale: si considera più grave la violazione per la quale è stata inflitta la pena più grave; il giudice dell'esecuzione deve usare il criterio concreto della pena più grave inflitta

  • art. 63, comma 4, c.p.

    Prevede l'aumento della pena in caso di recidiva; la Corte ha evidenziato che il giudice dell'esecuzione non può aumentare la percentuale di incremento (es. da un terzo a due terzi) senza motivazione e in contrasto con quanto già operato dal giudice della cognizione

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione che ridetermina la pena per effetto della continuazione deve motivare non solo la scelta della pena-base ma anche l'entità di ciascun aumento per i reati-satellite, così da consentire il controllo del percorso logico-giuridico
  • Non è consentito al giudice dell'esecuzione fissare aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli già stabiliti dalle sentenze di cognizione irrevocabili
  • Quando i reati posti a base del nuovo computo sono stati già unificati in precedenti sentenze, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati riuniti, individuare quello più grave (in base alla pena effettivamente inflitta) e poi applicare gli aumenti per i satelliti sul quadro così ricostituito
  • Ai fini dell'individuazione della violazione più grave si segue il criterio concreto della pena più grave effettivamente inflitta (art. 187 disp. att. c.p.p.), non la gravità astratta del titolo di reato
  • È vietata la reformatio in peius immotivata: il giudice dell'esecuzione non può peggiorare la posizione del condannato rispetto alla determinazione del giudice di cognizione senza adeguata e specifica motivazione
  • In caso di insufficiente motivazione o di violazione dei principi richiamati la decisione va annullata e il procedimento rinviato per una nuova determinazione conforme ai criteri normativi e giurisprudenziali

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