Sentenza del 24/05/2018 n. 1673 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Motivazione dell'avviso - Provocatio ad opponendum - Insufficienza - Ristretta base azionaria - Presunzione di imputazione del maggior reddito accertato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la validità degli avvisi di accertamento per insufficiente motivazione, sostenendo che l'atto non esplicitasse adeguatamente i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria. La questione riguardava anche l'imputazione ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, del maggior reddito accertato nei confronti della società a ristretta base azionaria.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che la motivazione dell'avviso non deve soltanto consentire la cosiddetta provocatio ad opponendum, cioè permettere al contribuente di difendersi, ma deve anche essere sostanzialmente conforme agli obblighi di legge. Nel caso concreto, tuttavia, l'avviso è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché la ristretta base sociale consente di presumere l'imputazione ai soci del maggior reddito societario in proporzione alle quote di partecipazione, salvo prova contraria.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'amministrazione finanziaria deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
La motivazione dell'atto tributario deve indicare concretamente i presupposti fattuali e giuridici della pretesa; l'obbligo riguarda la sostanza dell'atto e non un mero adempimento formale.
Art. 42, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
L'avviso è valido quando consente di comprendere la pretesa fiscale e le ragioni su cui essa si fonda, permettendo un'effettiva difesa del contribuente.
Massime di principio
- La motivazione di un avviso di accertamento deve essere valutata nella sua sostanza: non basta che consenta astrattamente al contribuente di proporre ricorso, ma deve rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
- Nelle società con ristretta base azionaria o sociale, il maggior reddito accertato in capo alla società può essere presuntivamente imputato ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, purché la presunzione sia coerente con gli elementi del caso concreto.
- La presunzione derivante dalla ristretta base sociale non è necessariamente assoluta: il socio può contestarla fornendo prova contraria, ad esempio dimostrando l'inesistenza della distribuzione o la propria estraneità alla gestione societaria.
- Un'impugnazione fondata esclusivamente sull'insufficienza formale della motivazione può non essere accolta se l'avviso espone in modo chiaro gli elementi essenziali dell'accertamento e consente una difesa effettiva.
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