Sentenza del 24/05/2018 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Imposte e tasse in genere - Imposte ipotecarie e catastali - Trust - Tassazione sostituzione trustee - Aliquota proporzionale - Legittimità - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi della neutralità fiscale è stata ritenuta fondata: la successione nella carica di trustee non integra, di per sé, un trasferimento imponibile o un atto di liberalità. Pertanto, per l'imposta sulle successioni e donazioni, l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali, trovano applicazione le imposte in misura fissa, anziché le aliquote proporzionali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tassazione della successione tra trustee, sia inter vivos sia mortis causa. Si sostiene che la sostituzione del trustee non comporti un trasferimento sostanziale di ricchezza, un arricchimento del trustee subentrante o dei beneficiari, né una manifestazione di capacità contributiva. Di conseguenza, l'atto dovrebbe essere fiscalmente neutro e non soggetto alle imposte in misura proporzionale.
Norme richiamate
Imposta sulle successioni e donazioni
La successione tra trustee non costituisce, in assenza di arricchimento o trasferimento definitivo a favore di un soggetto, un presupposto per l'applicazione proporzionale dell'imposta.
Imposta di registro
L'atto di sostituzione del trustee è fiscalmente neutro quando si limita a modificare il soggetto titolare della funzione senza produrre un trasferimento economico effettivo.
Imposte ipotecarie e catastali
Anche in presenza di beni immobili, la successione del trustee non determina di per sé un trasferimento imponibile della ricchezza; sono quindi dovute in misura fissa e non proporzionale.
Massime di principio
- La sostituzione del trustee, sia tra vivi sia per causa di morte, non è normalmente tassata in misura proporzionale se non produce un arricchimento dei beneficiari o del nuovo trustee.
- Per stabilire il regime fiscale occorre verificare la sostanza economica dell'atto: una mera successione nella funzione di trustee è diversa dal trasferimento definitivo dei beni ai beneficiari.
- In assenza di una manifestazione attuale di capacità contributiva, le imposte indirette applicabili agli atti di sostituzione del trustee tendono a essere dovute in misura fissa.
- La neutralità fiscale non esclude che un'imposizione proporzionale possa sorgere in un momento successivo, quando i beni del trust siano effettivamente attribuiti ai beneficiari o si realizzi un trasferimento economicamente rilevante.
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