Sentenza del 24/05/2018 n. 2164 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Associazioni sportive dilettantistiche - Adeguamento statuto con atto pubblico - Necessario - Conseguente illegittimità agevolazioni fiscali - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'associazione è stata respinta. È stato ritenuto che il mancato rispetto della forma richiesta dall'art. 148, comma 8, del TUIR comportasse l'illegittimità delle agevolazioni fiscali, indipendentemente dalla possibile presenza delle altre clausole sostanziali richieste dalla norma. Pertanto, all'associazione non spettavano i benefici fiscali invocati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la spettanza delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 del DPR 917/1986 (TUIR). L'associazione non aveva adeguato il proprio atto costitutivo o statuto mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata oppure scrittura privata registrata. Secondo l'interpretazione adottata, il comma 8 dell'art. 148 impone tali formalità come condizione generale per l'applicazione dei regimi agevolativi previsti dai commi 3, 5, 6 e 7.
Norme richiamate
Art. 148, comma 8, DPR 917/1986 (TUIR)
Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata
La disposizione è stata interpretata come avente portata generale e come subordinante il riconoscimento delle agevolazioni fiscali sia al contenuto statutario sia al rispetto di una delle forme documentali previste: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata.
Massime di principio
- Per beneficiare di un regime fiscale agevolato, un'associazione deve rispettare non solo i requisiti sostanziali e statutari, ma anche le formalità documentali espressamente richieste dalla legge.
- Quando una norma fiscale subordina l'agevolazione alla redazione o registrazione dell'atto costitutivo o dello statuto in una forma determinata, il mancato rispetto di tale requisito può comportare la perdita del beneficio.
- L'adeguamento dello statuto di un'associazione sportiva dilettantistica deve essere formalizzato secondo una delle modalità previste dalla normativa applicabile; la semplice approvazione interna o la sottoscrizione privata non formalizzata può non essere sufficiente.
- In situazioni analoghe, è opportuno verificare sia il contenuto dello statuto sia la data e la modalità della sua formazione, autenticazione o registrazione, poiché i requisiti formali possono costituire condizioni autonome per l'accesso all'agevolazione.
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