Sentenza del 24/05/2018 n. 476 - Comm. Trib. Prov. Torino
DIRITTO TRIBUTARIO TELEMATICO Cartella di pagamento - Notifica tramite PEC - Documento in pdf - Legittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta giuridicamente inesistente, poiché l'atto era stato trasmesso come semplice PDF anziché come documento firmato digitalmente con estensione .p7m. Di conseguenza, la cartella non poteva considerarsi validamente notificata secondo l'interpretazione applicata nella sentenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità giuridica della notifica della cartella eseguita via PEC, sostenendo che l'allegato fosse un semplice file PDF privo di firma digitale in formato CAdES (.p7m). Secondo la tesi accolta, il PDF non garantiva adeguatamente l'immodificabilità, l'integrità del documento, l'identificabilità del suo autore e la paternità dell'atto, requisiti che sarebbero stati assicurati dalla busta crittografica .p7m.
Norme richiamate
Art. 20, comma 2, del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
La norma è richiamata in relazione ai requisiti di validità, integrità, immodificabilità e riferibilità del documento informatico, ritenuti non adeguatamente garantiti dalla trasmissione di un semplice file PDF privo di firma digitale.
Art. 71 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
La disposizione è richiamata quale base normativa delle regole tecniche applicabili ai documenti informatici e alle firme digitali. Nel caso esaminato, l'estensione .p7m è stata considerata necessaria per contenere il documento originale, la firma digitale e gli elementi utili alla verifica della stessa.
Massime di principio
- Quando un atto tributario viene notificato via PEC, occorre verificare non solo la ricevuta di consegna, ma anche il formato e le caratteristiche dell'allegato trasmesso.
- Secondo l'orientamento rappresentato da questa decisione, un semplice PDF privo di firma digitale può essere considerato inidoneo a garantire integrità, immodificabilità e paternità dell'atto.
- La presenza dell'estensione .p7m indica una busta crittografica contenente il documento, la firma digitale e i dati necessari per verificarne l'autenticità; in questa impostazione, essa costituisce una garanzia essenziale della validità della notificazione.
- La validità concreta di una notifica PEC deve comunque essere valutata alla luce della normativa vigente, delle regole tecniche applicabili e dell'orientamento giurisprudenziale del giudice competente, poiché non ogni irregolarità tecnica comporta necessariamente inesistenza della notifica.
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