Sentenza del 24/05/2018 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Accertamento - Atto di autotutela parziale - Termini di impugnazione - Rimangono quelli dell'atto originario - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’impugnazione dell’atto di autotutela parziale è stata ritenuta inammissibile, poiché i termini per impugnare l’avviso di accertamento originario erano già decorsi. L’atto di autotutela non riapre né proroga i termini di impugnazione dell’atto impositivo precedente e non consente di contestare nuovamente una pretesa ormai definitiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’atto di autotutela parziale adottato dall’ente impositore dopo che l’avviso di accertamento originario era divenuto definitivo per mancata impugnazione. La contestazione mirava, in sostanza, a rimettere in discussione la pretesa tributaria oltre il termine previsto per impugnare l’atto originario.
Norme richiamate
Disciplina dei termini di impugnazione degli atti tributari
I termini per impugnare decorrono dalla notificazione dell’atto impositivo originario. Se l’atto non viene impugnato tempestivamente, esso diventa definitivo.
Autotutela tributaria parziale
L’autotutela parziale può modificare o ridurre la pretesa dell’amministrazione, ma non riapre i termini per contestare le parti dell’atto originario ormai definitive.
Massime di principio
- Un atto di autotutela parziale non sostituisce integralmente l’atto impositivo originario e, di regola, non consente di impugnare nuovamente gli aspetti della pretesa già consolidati.
- Per contestare l’an o il quantum dell’accertamento è necessario impugnare l’atto originario entro il termine previsto dalla legge; l’inerzia del contribuente comporta la definitività dell’atto.
- L’impugnazione dell’atto successivo può riguardare esclusivamente vizi propri dell’atto di autotutela o le modifiche effettivamente introdotte, non questioni già definibili mediante impugnazione dell’atto originario.
- Prima di impugnare un atto di autotutela occorre verificare se esso abbia natura meramente correttiva o sostitutiva e se i termini per contestare l’atto precedente siano ancora pendenti.
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