Sentenza del 24/05/2018 n. 2163 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Dichiarazione integrativa a favore del contribuente- Decadenza - Termine presentazione dichiarazione anno successivo - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore del contribuente oltre il termine di scadenza previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello oggetto di integrazione. L'Ufficio sosteneva la decadenza dal diritto, richiamando l'art. 2, comma 8-bis, del DPR 322/1998. Il contribuente contestava tale interpretazione, invocando i principi di trasparenza, collaborazione tra Fisco e contribuente e di emendabilità della dichiarazione fiscale.
La decisione
La tesi della decadenza è stata esclusa. La dichiarazione integrativa a favore del contribuente può essere presentata anche oltre il termine previsto per la dichiarazione dell'anno successivo. Il termine indicato dall'art. 2, comma 8-bis, del DPR 322/1998 riguarda l'utilizzo in compensazione dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa, ma non determina la perdita definitiva del diritto di correggere errori a favore del contribuente. L'interpretazione è coerente con il principio di emendabilità della dichiarazione e con una lettura costituzionalmente orientata della normativa.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998
Il termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore è funzionale all'utilizzo in compensazione del credito eventualmente emergente, ma non comporta, di per sé, la decadenza dal diritto del contribuente di far valere l'errore commesso nella dichiarazione originaria.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale può essere emendata a favore del contribuente anche oltre il termine ordinario previsto per la dichiarazione integrativa, quando si intenda correggere un errore o un'omissione che abbia determinato un maggiore debito o un minore credito d'imposta.
- Il termine previsto dalla normativa per la dichiarazione integrativa non va necessariamente interpretato come termine di decadenza dal diritto sostanziale, ma può riguardare esclusivamente le modalità e i tempi di utilizzo del credito in compensazione.
- In presenza di errori dichiarativi, occorre distinguere tra il diritto a correggere la dichiarazione e il diritto a utilizzare immediatamente il credito risultante: il primo può sopravvivere alla scadenza del termine previsto per il secondo.
- L'interpretazione deve essere orientata ai principi di collaborazione, trasparenza e capacità contributiva, evitando che un errore formale o procedurale comporti un'imposizione superiore a quella effettivamente dovuta.
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