Sentenza del 24/05/2018 n. 2178 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento privo di motivazione - Rettifica basata su uno studio di settore non adeguato o inidoneo a rappresentare la concreta situazione aziendale - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità di un accertamento privo di adeguata motivazione, fondato esclusivamente o prevalentemente sullo scostamento dai risultati degli studi di settore. In particolare, lo studio applicato non sarebbe stato idoneo a rappresentare la concreta situazione aziendale e l’Ufficio non avrebbe indicato elementi documentabili e specifici per dimostrare l’effettiva evasione, né spiegato perché le giustificazioni e gli elementi forniti dal contribuente fossero insufficienti a superare la presunzione derivante dallo studio.
La decisione
La contestazione è stata accolta: l’accertamento è stato ritenuto illegittimo perché la procedura induttiva basata sugli studi di settore non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria concreta e di motivare puntualmente l’atto. I soli dati statistici dello studio di settore non sono sufficienti; occorrono ulteriori elementi e una spiegazione specifica della loro riferibilità alla situazione del contribuente, nonché delle ragioni per cui le sue osservazioni non siano idonee a superare la presunzione statistica.
Norme richiamate
Art. 62-bis del D.L. 331/1993
La norma costituisce il fondamento degli studi di settore, ma il relativo risultato non legittima automaticamente l’accertamento: l’Amministrazione deve verificare la concreta applicabilità dello studio e motivare l’eventuale rettifica sulla base della specifica situazione del contribuente.
Massime di principio
- Un accertamento basato sugli studi di settore non può fondarsi esclusivamente sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati statisticamente.
- L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare, con elementi precisi e documentabili, che lo studio di settore è adeguato alla concreta attività e alle effettive condizioni economiche del contribuente.
- La motivazione dell’accertamento deve essere specifica e deve spiegare perché le giustificazioni, i documenti e le osservazioni presentati dal contribuente non siano sufficienti a superare la presunzione statistica.
- Gli strumenti di determinazione induttiva del reddito non eliminano l’obbligo di istruttoria, contraddittorio e motivazione dell’Ufficio.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare sia l’inadeguatezza dello studio applicato sia l’assenza di elementi concreti ulteriori rispetto al mero scostamento statistico.
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