Cassazione Penale, Sentenza n. 29141/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, lamentando: insufficienza e illogicità della motivazione sui gravi indizi relativi ai capi contestati (partecipazione ad associazione di stampo mafioso - capo 1, scambio elettorale politico-mafioso - capo 2, reato in materia di armi - capo 9); errata interpretazione delle intercettazioni (si denuncia il carattere millantatorio di alcune fonti, l'estraneità o posizione defilata del Modeo, e la ricostruzione cronologica di fatti); carenza motivazionale sulle esigenze cautelari e mancato recepimento delle pronunce costituzionali/giurisprudenziali che inciderebbero sulle presunzioni di sussistenza del pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendoli infondati. Ha affermato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere la valutazione di merito salvo manifesta illogicità) e confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. La Corte ha valorizzato le intercettazioni (anche inter alios) come prova diretta, la ricostruzione del ruolo ancorché "defilato" del Modeo nelle dinamiche associative, la riconducibilità dello scambio di armi alla dinamica mafiosa e l'inquadramento del coinvolgimento del Modeo nello scambio elettorale alla luce degli elementi indiziari raccolti. Pertanto è stata confermata la misura custodiale.
Norme richiamate
Disciplina la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" ai fini delle misure cautelari; la Corte ricorda che in fase cautelare non è richiesta la prova piena e che gli indizi non devono essere valutati con i medesimi criteri del giudizio di merito.
Norma sul valore probatorio delle dichiarazioni; la Corte precisa che la violazione di tale norma non è deducibile automaticamente come vizio di legittimità salvo che emergano mancanze, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte richiama l'orientamento delle SS.UU. secondo cui per la partecipazione è necessario un apporto effettivo, concreto e riconoscibile alla vita dell'associazione, che può manifestarsi anche in forme "defilate" ma emblematiche della militanza.
Regola lo scambio elettorale politico-mafioso: la Corte ricorda che è sufficiente l'accordo per il procacciamento di voti tra politica e mafia, non essendo richiesta la prova di patti ulteriori o della immediata attuazione dell'impegno politico.
Norma sulla corruzione elettorale; la Corte segnala la possibile concorrenzialità formale tra tale fattispecie e lo scambio elettorale politico-mafioso.
Individua i limiti dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato tali limiti ricordando che non può riesaminare valutazioni di fatto salvo i casi di manifesta illogicità o violazione di legge espressamente dedotti.
Legge n. 62/2014 (modifiche art. 416-ter)
Rilevante per la configurazione dello scambio elettorale politico-mafioso nella formulazione attuale: la Corte la richiama nel quadro interpretativo che rende sufficiente l'accordo per il procacciamento di voti quando l'intermediario sia intraneo a consorterie mafiose.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro ordinanze di riesame la Corte verifica la coerenza, completezza e logicità della motivazione, ma non può rivedere la valutazione probatoria di merito se non per manifesta illogicità.
- Per l'adozione di misure cautelari è sufficiente la sussistenza di "gravi indizi"; non è richiesta la prova piena e gli indizi sono valutati con criteri meno stringenti rispetto al giudizio di merito.
- La partecipazione ad associazione mafiosa richiede un apporto concreto, anche minimo ma riconoscibile, alla vita del sodalizio; tale apporto può emergere da comportamenti "defilati" ma emblematici della militanza.
- Le intercettazioni, comprese quelle "inter alios", possono costituire prova diretta delle dinamiche associative e non hanno bisogno dei requisiti di corroborazione richiesti per dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, purché interpretate alla luce delle massime di esperienza.
- Lo scambio elettorale politico-mafioso può essere desunto da un accordo indiziario tra politico e organizzazione mafiosa; non è necessario dimostrare patti successivi di gestione politica per configurarne il reato.
- Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari in caso di associazione mafiosa è necessario che la difesa produca elementi concreti e specifici capaci di dimostrare la perdita di attualità del pericolo, non meri rilievi generici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29049/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29068/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29069/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29072/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29074/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29075/2024 del 18/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →