Cassazione Penale, Ordinanza n. 20254/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto indicato in dispositivo. Il provvedimento impugnato, che aveva negato la continuazione tra i reati, è rimasto fermo.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati in sede esecutiva. Con l'unico motivo ha sostenuto, in sintesi, che il giudice avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di una volizione unitaria tra i reati, contestando la valutazione dei criteri indiziari utilizzati per negare la continuazione. La Corte osserva però che la doglianza è manifestamente infondata, perché si pone in contrasto con i criteri consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: per riconoscere la continuazione occorre verificare indicatori concreti come omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita programmate, oltre alla programmabilità, al momento del primo reato, dei successivi almeno nelle linee essenziali. Nel caso concreto la distanza temporale di circa tre anni tra il primo e il secondo reato ha reso non illogica la conclusione del giudice dell'esecuzione secondo cui il secondo fatto non poteva ritenersi già programmato al momento del primo.
Norme richiamate
richiamato implicitamente quale base dell'istanza di riconoscimento della continuazione in executivis, oggetto del provvedimento impugnato
norma sostanziale sottesa all'istituto della continuazione tra reati
fonte della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati richiede una verifica concreta e complessiva della sussistenza di indici sintomatici di un medesimo disegno criminoso, non essendo sufficiente valorizzare uno solo degli indici astrattamente rilevanti.
- Tra gli indicatori della volizione unitaria assumono rilievo l'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni e la programmabilità dei reati successivi già al momento della commissione del primo fatto.
- La distanza temporale tra i reati è un indice valutabile negativamente ai fini della continuazione: una distanza di più anni può legittimare il giudizio che i fatti successivi non fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- In sede di legittimità, la decisione del giudice dell'esecuzione sul diniego della continuazione è censurabile solo se manifestamente illogica o giuridicamente errata; non basta una diversa lettura degli indici fattuali proposta dal ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20145/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20162/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20168/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20170/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20173/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20176/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →