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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30679/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Roma per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in ipotesi lieve. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, sostenendo sostanzialmente che l'aumento di pena per recidiva fosse ingiustificato. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in realtà a contestare le valutazioni di merito del giudice sulla gravità del fatto e sulla pericolosità del reo, profilo non scrutinabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla recidiva attenesse al merito e che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata: il giudice di merito aveva valorizzato le modalità del fatto e, anche ipotizzando che la condotta fosse finalizzata a reperire denaro per acquistare ulteriore stupefacente, aveva comunque ritenuto che ciò evidenziasse un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo, giustificando l'aumento di pena. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del reato stupefacenti in ipotesi lieve oggetto della condanna impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi escluse nel caso concreto.

  • Corte cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, non può escludersi la colpa del ricorrente ai fini delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, inclusa la recidiva, non sono sindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione congrua, priva di vizi logico-giuridici e idonea a spiegare le ragioni della decisione.
  • Una censura formalmente formulata come violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile se, nella sostanza, si risolve nella richiesta di una diversa rivalutazione del fatto e della pericolosità dell'imputato.
  • Ai fini dell'applicazione della recidiva, il giudice può valorizzare le concrete modalità della condotta e la loro capacità di evidenziare un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del soggetto.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che non ricorrano le condizioni per escludere la colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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