Cassazione Penale, Ordinanza n. 41345/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Como. Ha quindi confermato gli effetti della decisione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione di un ricorso fondato su ragioni non più consentite dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Como con cui, il 31 maggio 2025, era stata applicata la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena, con censure ritenute dalla Corte generiche. La Corte ha rilevato che, contro le sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per specifiche violazioni di legge relative alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché le doglianze investivano soltanto la motivazione sulla pena e non rientravano in tali ipotesi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
richiama il rito del patteggiamento, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ammettendo il controllo solo per specifiche violazioni di legge
è richiamato come disciplina generale dell'impugnazione, derogata e limitata dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e in camera di consiglio non partecipata
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base del patteggiamento, in materia di stupefacenti
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo deducibile il mero vizio di motivazione.
- Le censure sulla congruità della pena, se formulate come doglianze motivazionali e non come deduzione di illegalità della pena, non rientrano tra i casi di impugnazione ammessi contro il patteggiamento.
- L'inammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.
- Quando l'inammissibilità dipende da ragioni imputabili al ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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