Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02502/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché proposto per motivi non consentiti avverso una sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Il ricorrente ha censurato, in sostanza, l'affermazione della propria responsabilità per il reato in materia di stupefacenti contestato e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha però rilevato che, nel caso di sentenza di applicazione della pena, il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che nel ricorso non era stato dedotto alcuno di tali motivi.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    È la base normativa della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, contro la quale opera il regime speciale di impugnazione richiamato dalla Corte.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammissibile soltanto per quattro categorie di motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103

    La disciplina limitativa dell'impugnazione si applica dal 3 agosto 2017 e alle richieste di applicazione della pena formulate dopo tale data.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    È il reato in materia di stupefacenti oggetto della censura mossa dal ricorrente; la Corte lo menziona solo per descrivere il contenuto del gravame.

  • art. 448 c.p.p.

    Norma richiamata in via generale per il regime di impugnazione delle sentenze di patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
  • Le doglianze che investono la responsabilità penale o il diniego di attenuanti non rientrano, di per sé, tra i motivi consentiti contro il patteggiamento, salvo che si traducano in uno dei vizi tipizzati dalla norma.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La disciplina limitativa dell'impugnazione delle sentenze di patteggiamento si applica alle richieste formulate dopo l'entrata in vigore della legge che l'ha introdotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.