Cassazione Penale, Ordinanza n. 02502/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché proposto per motivi non consentiti avverso una sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Il ricorrente ha censurato, in sostanza, l'affermazione della propria responsabilità per il reato in materia di stupefacenti contestato e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha però rilevato che, nel caso di sentenza di applicazione della pena, il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che nel ricorso non era stato dedotto alcuno di tali motivi.
Norme richiamate
È la base normativa della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, contro la quale opera il regime speciale di impugnazione richiamato dalla Corte.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammissibile soltanto per quattro categorie di motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
La disciplina limitativa dell'impugnazione si applica dal 3 agosto 2017 e alle richieste di applicazione della pena formulate dopo tale data.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
È il reato in materia di stupefacenti oggetto della censura mossa dal ricorrente; la Corte lo menziona solo per descrivere il contenuto del gravame.
Norma richiamata in via generale per il regime di impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
- Le doglianze che investono la responsabilità penale o il diniego di attenuanti non rientrano, di per sé, tra i motivi consentiti contro il patteggiamento, salvo che si traducano in uno dei vizi tipizzati dalla norma.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La disciplina limitativa dell'impugnazione delle sentenze di patteggiamento si applica alle richieste formulate dopo l'entrata in vigore della legge che l'ha introdotta.
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