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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03111/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza l'insufficienza o la non correttezza della motivazione sulla responsabilità e sulla pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non deducibile in sede di legittimità, ritenuto generico e aspecifico. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, logicamente e giuridicamente corretta sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    indica la fattispecie di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione; la Corte non ravvisa margini per una diversa decisione in sede di legittimità.

  • art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

    la Corte qualifica il motivo come manifestamente inammissibile perché generico, aspecifico e non confrontato con la sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    norma richiamata implicitamente nel dispositivo per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo che si limiti a contestare in modo generico la motivazione della sentenza impugnata, senza indicare specifiche illogicità o vizi di diritto e senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione, è inammissibile.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non può risolversi in una mera riproposizione di doglianze di merito già disattese, quando la sentenza impugnata offra una motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
  • Quando il controllo di legittimità rileva che la sentenza di merito ha già adeguatamente giustificato sia l'affermazione di responsabilità sia la pena applicata, il ricorso che non si misuri con tali argomentazioni non può essere accolto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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