Sentenza del 10/03/2015 n. 164 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Accertamento catastale immobili a destinazione speciale - Centrali elettriche - Determinazione rendita catastale - Trasformatori e alternatori - Negazione - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della rendita catastale di alcuni opifici industriali classificabili come centrali elettriche. L'Ufficio aveva incluso nella valutazione anche trasformatori e alternatori, mentre la società sosteneva che tali componenti, essendo collocati a valle del generatore di forza motrice, non costituissero elementi strutturali ed essenziali dell'immobile produttivo e dovessero quindi essere esclusi dal reddito immobiliare. La Commissione ha inoltre escluso la sospensione del giudizio richiesta dall'Ufficio e un ordine di esibizione documentale, ritenendoli rispettivamente non riconducibili ai casi previsti dalla legge e formulati in modo generico ed esplorativo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello della società. Ha stabilito che nella rendita catastale dovessero essere inclusi soltanto i macchinari direttamente preposti alla produzione dell'energia elettrica, quali generatori di vapore, turbine, camini e condensatori, escludendo invece alternatori e trasformatori in quanto impianti posti a valle del generatore di forza motrice. Il valore complessivo delle centrali è stato determinato in euro 1.791.597,86, secondo la consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente rideterminazione delle rendite per ciascuna centrale. L'accoglimento è stato solo parziale, poiché la società aveva indicato valori inferiori a quelli stimati dal perito. Le spese di entrambi i gradi di giudizio e quelle della consulenza tecnica sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le ipotesi di sospensione del giudizio tributario sono limitate ai casi in cui sia presentata querela di falso o debba essere decisa una questione sullo stato o la capacità delle persone.
La sospensione del processo tributario non può essere disposta per la semplice pendenza di un altro giudizio analogo tra le stesse parti, se non ricorre una delle ipotesi tassative previste dalla norma.
Art. 210 del codice di procedura civile
Ordine di esibizione di documenti non conosciuti in possesso della controparte.
La richiesta di esibizione deve essere specifica e non può avere natura meramente esplorativa; una richiesta generica di documenti non individuati non è accoglibile.
Circolare della Direzione Generale del Catasto n. 123 del 14 novembre 1944
La turbina dovrà essere considerata come parte del reddito immobiliare, non così la dinamo e l'alternatore.
Nelle centrali elettriche devono essere considerati ai fini della rendita catastale gli impianti direttamente connessi alla produzione della forza motrice, mentre sono esclusi gli apparati collocati a valle, destinati alla trasformazione o alla successiva utilizzazione dell'energia.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale occorre distinguere tra componenti strutturali e impianti essenziali alla produzione, che concorrono alla rendita, e macchinari funzionalmente autonomi o collocati a valle del processo produttivo, che devono essere esclusi.
- Per le centrali elettriche, generatori di vapore, turbine, camini e condensatori possono essere inclusi nella rendita in quanto direttamente preposti alla produzione, mentre alternatori e trasformatori, secondo il principio applicato nella sentenza, non devono essere computati.
- La valutazione catastale deve basarsi sulla funzione concreta dell'impianto e sul suo rapporto con la struttura immobiliare, non sulla mera presenza fisica del macchinario all'interno del complesso.
- Una consulenza tecnica può essere utilizzata per quantificare il valore catastale, ma il giudice deve individuare previamente quali componenti siano giuridicamente rilevanti ai fini della rendita.
- L'accoglimento parziale dell'impugnazione può comportare la rideterminazione della rendita senza riconoscere integralmente la pretesa del contribuente; in presenza di complessità e soccombenza reciproca, le spese possono essere compensate.
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