Sentenza del 10/03/2015 n. 710 - Comm. Trib. Prov. Lecce
ACCERTAMENTO - Avviso emesso prima del decorso del termine dei sessanta giorni dalla consegna del PVC - Prova della particolare urgenza - Necessità - Sussiste - Mancanza - Illegittimità dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. L’emissione anticipata dell’avviso, in assenza di una prova effettiva della particolare urgenza, non costituisce una mera irregolarità formale, ma integra un vizio di legittimità dell’atto. L’avviso di accertamento deve pertanto essere annullato per violazione delle garanzie partecipative previste dallo Statuto del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (PVC). L’Ufficio aveva indicato nell’avviso ragioni giustificative della deroga, ma non aveva fornito la prova di concrete cause di forza maggiore o di fatti e circostanze non imputabili all’Amministrazione tali da dimostrare una particolare urgenza.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma tutela i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria; tali principi ostano a una compressione ingiustificata del termine concesso al contribuente per formulare osservazioni dopo la consegna del PVC.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di sessanta giorni è una garanzia sostanziale per consentire al contribuente di presentare osservazioni e richieste. La deroga è ammessa solo in presenza di una particolare urgenza, specificamente motivata e concretamente dimostrata dall’Ufficio; la semplice indicazione di motivi astratti o non provati non è sufficiente.
Massime di principio
- L’avviso di accertamento emesso prima dei sessanta giorni dalla consegna del PVC è normalmente illegittimo, salvo che l’Amministrazione dimostri una concreta e particolare situazione di urgenza.
- La motivazione dell’urgenza non può essere generica o meramente enunciata nell’avviso: devono emergere fatti specifici, oggettivi e non imputabili all’Ufficio.
- La violazione del termine non è una semplice irregolarità procedurale, ma un vizio di legittimità che può comportare l’annullamento dell’accertamento.
- In casi analoghi occorre verificare la data di consegna del PVC, la data di emissione dell’avviso e il contenuto della motivazione dell’urgenza, nonché l’eventuale prova concreta delle circostanze eccezionali invocate dall’Amministrazione.
- La garanzia dei sessanta giorni mira a consentire un effettivo contraddittorio preventivo; pertanto, ogni deroga deve essere interpretata restrittivamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 mar 2015Sentenza del 10/03/2015 n. 96 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 10 mar 2015Sentenza del 10/03/2015 n. 164 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 10 mar 2015Sentenza del 10/03/2015 n. 181 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 10 mar 2015Sentenza del 10/03/2015 n. 182 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 10 mar 2015Sentenza del 10/03/2015 n. 522 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 10 mar 2015Sentenza del 10/03/2015 n. 849 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →