Sentenza del 10/03/2015 n. 96 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Legittimazione ad agire da parte del fallito. Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimazione processuale del fallito a impugnare un avviso di accertamento in presenza dell'inerzia della curatela, nonché l'effetto sospensivo sui termini per ricorrere derivante dalla presentazione di un'istanza di accertamento con adesione. L'Agenzia sosteneva che, dopo la dichiarazione di fallimento, soltanto il curatore fosse legittimato a proporre tali atti e che il ricorso fosse tardivo. Nel merito contestava inoltre l'annullamento delle riprese relative a presunte vendite non fatturate o non contabilizzate.
La decisione
La Commissione ha rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate sia l'appello incidentale della società, confermando integralmente la sentenza di primo grado. È stata riconosciuta la legittimazione del fallito ad agire in via straordinaria quando il curatore rimanga totalmente inerte nella tutela dei rapporti fiscali della società. Di conseguenza, è stata ritenuta valida l'istanza di accertamento con adesione presentata dal fallito e il conseguente effetto di sospensione dei termini per impugnare l'avviso. Nel merito è rimasta valida la ripresa relativa alle operazioni contabilizzate ma non dichiarate, pari a lire 11.843.085.937, mentre sono state confermate le statuizioni di annullamento delle riprese riguardanti le presunte vendite non fatturate o non contabilizzate di cui ai punti b) e c). Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 43 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Il fallito è sostituito dal curatore nell'amministrazione e nella disponibilità dei beni compresi nel fallimento.
La sostituzione del curatore non determina la perdita assoluta della capacità processuale del fallito. In presenza di inerzia volontaria o totale disinteresse della curatela, il fallito può agire per tutelare anche rapporti patrimoniali compresi nel fallimento.
Disciplina dell'accertamento con adesione
L'istanza di accertamento con adesione presentata dal fallito è stata ritenuta efficace quando il curatore sia rimasto inattivo; essa produce la sospensione dei termini per impugnare l'avviso di accertamento.
Cassazione, sentenza n. 1901 del 12 febbraio 2000
Riconosce la legittimazione processuale del fallito quando la curatela mostri totale disinteresse nella tutela dei rapporti a lui facenti capo.
Cassazione, sentenza n. 6393 del 3 febbraio 2006
Conferma la possibilità per il fallito di agire in giudizio, in via sostitutiva o vicaria, in caso di inerzia degli organi fallimentari.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 9434 del 29 gennaio 2014
Riconosce, in caso di inerzia del curatore, la rilevanza dell'attività del fallito nel procedimento di accertamento con adesione e i conseguenti effetti sulla decorrenza dei termini per il ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento attribuisce normalmente al curatore la legittimazione processuale per i rapporti patrimoniali compresi nella procedura, ma non esclude in modo assoluto la capacità del fallito.
- Il fallito può impugnare un atto tributario quando dimostri l'inerzia concreta e sostanziale della curatela nella tutela della posizione fiscale della società.
- La legittimazione del fallito opera come rimedio straordinario e non si presume automaticamente: è necessario che emerga il disinteresse o la mancata iniziativa degli organi della procedura.
- In tale situazione, anche l'istanza di accertamento con adesione presentata dal fallito può essere considerata efficace e può sospendere i termini per proporre ricorso.
- La legittimazione processuale non comporta automaticamente la fondatezza delle contestazioni fiscali: ogni singola ripresa deve essere valutata nel merito e adeguatamente provata dall'Amministrazione.
- Le operazioni contabilizzate ma omesse dalla dichiarazione possono rimanere imponibili anche se il contribuente ha ottenuto l'annullamento di altre riprese ritenute presuntive o non adeguatamente dimostrate.
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