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Sentenza

Sentenza del 10/03/2015 n. 182 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Il ricorrente non ha superato l'onere della prova circa l' inerenza delle spese contestate

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che aveva confermato un avviso di accertamento relativo all'anno 2008, con recupero a tassazione ai fini IRES, IVA e IRAP. Contestava: la deducibilità dei canoni di leasing relativi a un'imbarcazione; la deducibilità di 162.000 euro per un contratto di servizi e utilizzo di spazi alberghieri destinati a convention e formazione; l'indetraibilità dell'IVA relativa a servizi connessi all'intermediazione finanziaria per il finanziamento degli acquisti di autoveicoli. La società lamentava inoltre la carenza di motivazione della sentenza e dell'avviso di accertamento e sosteneva di aver dimostrato l'inerenza delle spese mediante lo statuto sociale, le trattative per attività formative e il collegamento funzionale tra finanziamenti e vendita delle autovetture.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato l'accertamento. Ha ritenuto adeguatamente motivate sia la sentenza di primo grado sia l'azione dell'Ufficio. I canoni dell'imbarcazione sono stati considerati indeducibili perché l'uso concreto risultava diportistico e rappresentativo, limitato ai mesi estivi, senza prova di un'effettiva attività nautica d'impresa o di un progetto di rivendita; il solo oggetto statutario non è stato ritenuto sufficiente. I costi del contratto alberghiero sono stati disconosciuti perché non è stata dimostrata l'effettiva realizzazione di convention o corsi e sono emersi rapporti societari e organizzativi collegati tra le parti, tali da far ritenere il contratto privo di reale giustificazione economica. L'IVA sui servizi relativi all'intermediazione finanziaria è stata ritenuta indetraibile perché riferita a un'attività esente da IVA. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 3.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

    Accertamento delle imposte sui redditi mediante rettifica dei componenti dichiarati sulla base degli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

    La CTR ha ritenuto che l'avviso fosse adeguatamente motivato e fondato su elementi sufficienti, non su meri sospetti o indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Art. 164 TUIR

    La disposizione è stata invocata dalla società per sostenere la deducibilità dei costi relativi all'imbarcazione. La CTR ha tuttavia escluso la deduzione perché non è stata provata l'inerenza concreta del bene all'attività d'impresa.

  • Art. 19 D.P.R. n. 633/1972

    La detrazione dell'IVA è stata negata nella parte in cui i servizi erano riferibili all'attività di intermediazione finanziaria esente da IVA.

  • Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    La società ha richiamato i principi dello Statuto in tema di motivazione e correttezza dell'azione amministrativa, ma la CTR non ha riscontrato violazioni.

  • Cassazione n. 3340 del 12 febbraio 2013

    La società l'ha richiamata per sostenere che l'Ufficio dovesse provare l'assenza di inerenza. La decisione conferma però che, una volta contestata con elementi specifici la riferibilità della spesa all'attività, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata dell'inerenza.

  • Cassazione n. 5753 del 2010

    È stata citata dalla società per sostenere che gli atti preparatori all'esercizio dell'attività statutaria possono essere inerenti. La CTR ha escluso che tale principio possa fondarsi sul solo oggetto sociale, in assenza di ulteriori elementi concreti.

Massime di principio

  • Per dedurre un costo non è sufficiente che l'operazione sia astrattamente compatibile con l'oggetto sociale: occorre dimostrare con documenti e fatti concreti il collegamento funzionale con l'attività effettivamente esercitata.
  • L'utilizzo personale, ricreativo o di rappresentanza di un bene aziendale può escludere la deducibilità quando manca una prova convincente della sua funzione produttiva o commerciale.
  • In presenza di costi per servizi, la fattura e il contratto non bastano: è opportuno conservare prove dell'effettiva esecuzione, come ordini, programmi, partecipanti, e-mail, registri, report, documentazione dei risultati e pagamenti.
  • I rapporti tra società collegate, amministratori o soci comuni richiedono una documentazione particolarmente rigorosa dell'effettività e della ragione economica dell'operazione.
  • Ai fini IVA, la detrazione dipende dalla natura effettiva dell'operazione e dal suo collegamento con attività imponibili; se il servizio riguarda un'attività esente, l'IVA può essere indetraibile anche se l'operazione è collegata indirettamente all'attività principale.
  • L'oggetto statutario, le intenzioni dichiarate e la mera astratta possibilità di svolgere una certa attività non sostituiscono la prova dell'esercizio concreto o della preparazione effettiva di quella attività.
  • Quando l'Amministrazione contesta analiticamente l'inerenza con elementi fattuali, il contribuente deve dimostrare l'effettività, la necessità o utilità aziendale e la congruità economica della spesa.

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