Sentenza del 10/03/2015 n. 181 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Notitia criminis presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IVA e IRAP per gli anni 2005-2010, contestando principalmente: la decadenza dell'Agenzia dal potere di accertamento per gli anni 2005 e 2006, sostenendo che il raddoppio dei termini non potesse operare dopo la scadenza del termine ordinario; il difetto di motivazione degli avvisi per la mancata allegazione o riproduzione delle dichiarazioni di terzi e del processo verbale di constatazione; l'inesistenza delle operazioni fatturate, sostenendo che le prestazioni fossero reali e i costi inerenti e deducibili; in subordine, la soggettiva inesistenza delle operazioni e l'applicazione del principio del favor rei; nonché l'inerenza dei costi per carburante.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il raddoppio dei termini operasse automaticamente e oggettivamente in presenza dell'obbligo di denuncia per reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, senza necessità che il reato fosse già stato accertato dal giudice penale e senza alcuna indebita retroattività. Gli avvisi sono stati considerati adeguatamente motivati, poiché il contribuente aveva ricevuto il processo verbale di constatazione, i cui allegati riportavano gli elementi essenziali delle dichiarazioni e delle verifiche. Nel merito, il contribuente non ha dimostrato l'effettività delle prestazioni e dei costi: le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà sono state giudicate vaghe, imprecise e tardive. È stata inoltre esclusa l'applicazione del favor rei e confermata l'indeducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti e dei costi di carburante non adeguatamente documentati. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese processuali.
Norme richiamate
Sentenza Corte costituzionale n. 247 del 20 luglio 2011
Il raddoppio dei termini opera automaticamente in presenza dell'obbligo di denuncia penale.
Il raddoppio dei termini di accertamento è collegato all'esistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia per un reato tributario, non alla conclusione o all'esito del procedimento penale.
D.Lgs. n. 74/2000
Rileva per l'individuazione dei reati tributari che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale e, conseguentemente, il raddoppio dei termini di accertamento.
Art. 331 c.p.p.
Disciplina l'obbligo di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio; nel caso esaminato, la sussistenza di tale obbligo ha costituito il presupposto del raddoppio dei termini.
Art. 57, comma 2-bis, D.P.R. n. 633/1972
Prevede il raddoppio dei termini per gli accertamenti IVA quando ricorrono fatti che comportano l'obbligo di denuncia per reati tributari.
Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
Prevede il raddoppio dei termini per gli accertamenti sulle imposte dirette in presenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale.
Art. 7, legge n. 212/2000
Impone adeguati obblighi di motivazione e conoscibilità degli atti richiamati nell'accertamento; nel caso concreto, tali obblighi sono stati ritenuti rispettati perché il processo verbale e i relativi allegati consentivano al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della contestazione.
Art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
Richiede la motivazione degli avvisi di accertamento sulle imposte dirette; la motivazione è stata ritenuta sufficiente in presenza del richiamo al processo verbale e degli elementi probatori essenziali.
Art. 56, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
Riguarda la motivazione degli accertamenti IVA; anche sotto questo profilo gli atti sono stati considerati conoscibili e adeguatamente motivati.
Art. 8, comma 2, D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012
Il giudice ha escluso l'applicazione della disposizione invocata dal contribuente, ritenendo che non riguardasse la fattispecie di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti solo dal lato passivo.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento può operare quando, sulla base degli elementi disponibili, sussiste l'obbligo di denuncia per un reato tributario; non è normalmente necessario attendere una condanna penale definitiva.
- Il giudice tributario verifica la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, mentre l'accertamento definitivo del reato spetta al giudice penale.
- La contestazione del difetto di motivazione dell'avviso richiede la dimostrazione concreta che il contribuente non abbia potuto conoscere gli elementi essenziali della pretesa; il semplice fatto che alcuni documenti non siano materialmente allegati non è decisivo se il loro contenuto essenziale è conoscibile.
- Per superare una contestazione di fatture relative a operazioni inesistenti non bastano dichiarazioni generiche o formate soltanto durante il contenzioso: occorrono documenti analitici e riscontri oggettivi su prestazioni, tempi, luoghi, soggetti coinvolti e pagamenti.
- L'assenza di dipendenti o strutture del fornitore può costituire un elemento indiziario, ma deve essere valutata insieme agli altri elementi raccolti dall'amministrazione finanziaria.
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione IVA può dipendere dalla prova che il contribuente non conoscesse e non potesse conoscere la frode; tale prova deve essere fornita con elementi concreti.
- I costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti sono fiscalmente indeducibili perché manca l'effettività dell'acquisto e, quindi, il requisito dell'inerenza.
- Le spese di carburante e gli altri costi aziendali devono essere supportati da documentazione idonea a dimostrarne con certezza l'effettività e l'inerenza all'attività d'impresa.
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