Sentenza del 10/03/2015 n. 522 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Coltivatore diretto - requisito - iscrizione ad elenchi di cui all'art. 11 l. 9/93 - è sufficiente. ICI - benefici per coltivatori diretti - effettiva coltivazione del fondo - non è necessaria - cessione in affitto del terreno - è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il riconoscimento delle agevolazioni ICI previste per i coltivatori diretti relativamente a un terreno edificabile ma effettivamente coltivato. L'Amministrazione contestava, in sostanza, che il contribuente potesse beneficiare dell'agevolazione pur non esercitando direttamente la coltivazione del fondo, avendolo concesso in affitto a un terzo, nella specie il figlio. La decisione ha ritenuto sufficiente l'iscrizione negli elenchi comunali dei coltivatori diretti, senza richiedere l'effettivo esercizio personale dell'attività agricola.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha confermato il diritto del contribuente alle agevolazioni ICI. L'iscrizione negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963 è stata considerata sufficiente per qualificare il soggetto come coltivatore diretto ai fini degli artt. 2 e 9 del D.lgs. n. 504/1992. Non è stata ritenuta necessaria la coltivazione diretta del terreno da parte del contribuente, né ostativa la concessione del fondo in affitto al figlio, presso il quale il contribuente risultava coadiutore.
Norme richiamate
Art. 2 del D.lgs. n. 504/1992
La disposizione è stata applicata nel senso di riconoscere la qualificazione agevolata del terreno agricolo, anche se astrattamente edificabile, quando ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi previsti per i coltivatori diretti.
Art. 9 del D.lgs. n. 504/1992
La norma è stata interpretata come attributiva delle agevolazioni ICI ai coltivatori diretti iscritti negli appositi elenchi, senza imporre come requisito autonomo l'effettiva coltivazione personale del fondo.
Art. 11 della legge n. 9/1963
L'iscrizione negli elenchi comunali dei coltivatori diretti costituisce, secondo la decisione, requisito sufficiente per il riconoscimento della qualifica rilevante ai fini delle agevolazioni ICI.
Massime di principio
- Ai fini delle agevolazioni ICI previste per i coltivatori diretti, l'iscrizione negli elenchi comunali può essere sufficiente a dimostrare il requisito soggettivo, anche se il contribuente non coltiva personalmente il terreno.
- La concessione del terreno in affitto a un familiare o a un terzo non esclude automaticamente il beneficio, purché il contribuente conservi la qualifica formale richiesta dalla normativa.
- Per valutare l'agevolazione occorre distinguere il requisito soggettivo, ossia l'iscrizione come coltivatore diretto, dal requisito oggettivo relativo alla natura e alla concreta utilizzazione agricola del terreno.
- La presenza di una destinazione edificatoria non impedisce necessariamente il trattamento agevolato se il terreno è effettivamente utilizzato per attività agricola e ricorrono gli ulteriori presupposti normativi.
- L'orientamento va applicato con cautela alle fattispecie successive, verificando la normativa vigente, la documentazione dell'iscrizione e l'eventuale presenza di ulteriori requisiti richiesti dalla giurisprudenza o dalla disciplina tributaria applicabile.
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