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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12213/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente. Ha altresì escluso la necessità di provvedere sulle spese di lite e ha affermato che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione del processo non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia riguardava un ricorso per cassazione proposto avverso un decreto della Corte d'Appello di Napoli. Prima della decisione, la società ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con procura speciale. La rinuncia è stata comunicata alle parti costituite dalla cancelleria ai sensi dell'art. 390, comma 3, c.p.c. La Corte ha quindi preso atto dell'atto di rinuncia e ha verificato che il processo doveva ritenersi estinto. Non emerge dal testo il merito della lite originaria, se non che vi erano un fallimento controricorrente e altri soggetti intimati o costituiti nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 3, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso deve essere comunicata alle parti costituite a cura della cancelleria; ricevuta la rinuncia, il processo può essere dichiarato estinto.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    in caso di estinzione del processo per rinuncia non viene ritenuta necessaria una decisione sulle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica all'ipotesi di estinzione del processo, perché tale evenienza non è contemplata dalla disposizione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e comunicata alle parti costituite, determina l'estinzione del processo.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude, di regola, la necessità di una pronuncia sulle spese, salvo diversa regolazione nei casi previsti.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera quando il giudizio di legittimità si conclude con estinzione del processo per rinuncia, trattandosi di esito non ricompreso nella previsione normativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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