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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26244/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia in carcere applicata al Guarino per promozione di un'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e per i reati "fine", con l'aggravante di avere agevolato l'associazione mafiosa nota come "clan dei Casalesi". I motivi dedotti dagli avvocati Davide e Gaito contestano: (a) l'esistenza di gravi indizi per l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sostenendo che la spartizione dei proventi con la sorella Luisa e il marito Capoluongo fosse per ragioni personali, che mancasse un rapporto strutturale con la mafia, che il Capoluongo fosse affiliato solo fino al 2017 e non risultasse aver convogliato denaro ai membri del clan, che i destinatari delle somme non fossero individuati, e che il riciclaggio possa essere attività di criminalità comune; (b) vizi di interpretazione delle intercettazioni e omessa o insufficiente valutazione di elementi difensivi (breve durata dell'apporto, autonomia gestionale del Capoluongo, mancata prova del profilo soggettivo dell'aggravante); (c) violazione del principio di proporzionalità della misura cautelare, in particolare per l'uso acrtico delle presunzioni codicistiche e per il fatto che l'attività contestata sarebbe terminata nel 2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il sindacato in sede di legittimità non possa comportare una rivalutazione integrale del compendio indiziario, ma solo il controllo della motivazione rispetto ai profili di effettività, manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità con altri atti. Ha confermato la motivazione del Tribunale che aveva ricostruito un collegamento "strutturale" tra l'associazione del Guarino e il nucleo del Capoluongo, basandosi sulla logica del rischio insito nell'immettere proventi illeciti nel circuito di un affiliato e sulle massime di esperienza relative alla criminalità mafiosa. Ha escluso che la mancata identificazione dei beneficiari renda inefficace la ricostruzione, considerata invece coerente con una redistribuzione di somme in un rapporto di dipendenza tipico delle organizzazioni mafiose. Ha altresì confermato la proporzionalità della custodia cautelare, ritenendo sussistenti esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, tenuto conto della gravità, dell'ampiezza e della capacità operativa dell'associazione (oltre 80 milioni di euro riciclati in quattro anni e utilizzo di reti estere). Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ha inoltre disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

    Applicata per affermare la conseguenza immediata della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese e conseguente obbligo di pagamento a carico del ricorrente.

  • art. 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ... perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

    Ordina la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per l'attuazione degli adempimenti previsti (es. valutazioni amministrative o comunicazioni relative alla posizione detentiva), come conseguenza della mancata remissione in libertà.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione integrale degli elementi probatori; il controllo è limitato alla verifica della presenza di vizi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento decisivo della prova).
  • L'accertamento dell'aggravante 'agevolazione di associazione mafiosa' può fondarsi su indizi e massime di esperienza che evidenzino un rapporto di dipendenza e di beneficio reciproco tra il circuito di riciclaggio e la cosca, anche se non sono stati individuati nominativi precisi dei beneficiari finali.
  • Le intercettazioni possono essere ritenute correttamente interpretate dal giudice di merito salvo che non si dimostri un travisamento del loro contenuto in modo decisivo e incontestabile; un'interpretazione alternativa non è sufficiente per annullare la valutazione del merito.
  • Il riconoscimento dell'aggravante mafiosa pone a carico dell'imputato l'onere di fornire elementi positivi per confutare la presunzione relativa delle esigenze cautelari; in sua assenza la custodia in carcere può ritenersi proporzionata per il pericolo di reiterazione e di alterazione delle fonti di prova.
  • La breve durata temporale dell'apporto o il fatto che una condotta sia cessata non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari; occorre dimostrare la concreta assenza di rischio di reiterazione o di intralcio alle indagini.
  • In procedure cautelari relative a reati di mafia la Corte riconosce la possibilità di integrare la valutazione del quadro probatorio con massime di esperienza tratte da indagini storico-sociologiche, a condizione che il giudice motivi adeguatamente la loro applicazione al caso concreto.

Testo integrale

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