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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12062/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

Una struttura termale convenzionata aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo dovuto per prestazioni rese in regime di convenzione nell'anno 2007, in forza di contratto stipulato il 15 aprile 2005. L'ASL aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma il Tribunale l'aveva rigettata; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il ticket pagato dagli utenti non dovesse essere computato nel tetto di spesa sanitaria assegnato alla struttura. Nel ricorso per cassazione l'ASL ha dedotto violazione della normativa sanitaria di settore e della deliberazione regionale applicabile, sostenendo che il budget riconosciuto alla struttura fosse da intendersi comprensivo anche degli introiti da ticket, e che l'esclusione di tali somme dal tetto di spesa trasformasse il ticket in una remunerazione aggiuntiva non prevista dal contratto. Ha inoltre denunciato violazione dei criteri di interpretazione del contratto, assumendo che la mancata menzione dei ticket nella disciplina negoziale dovesse condurre alla soluzione opposta. La resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che, richiamando una precedente sentenza tra le stesse parti sul medesimo contratto, aveva escluso dal tetto della spesa sanitaria le somme versate dagli utenti a titolo di ticket. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in materia di prestazioni sanitarie in convenzione, in difetto di espressa previsione contrattuale, la somma a carico del privato non può essere computata nel tetto massimo rimborsabile alla struttura, perché il limite riguarda la sola spesa pubblica a carico dell'ASL. Ha inoltre osservato che l'interpretazione della Corte territoriale era coerente con la prassi esecutiva seguita dalle parti nelle annualità precedenti, valorizzata come criterio ermeneutico ex art. 1362, comma 2, c.c. Le ulteriori censure sui canoni interpretativi sono state considerate generiche e, in sostanza, risolventisi in una richiesta di diversa interpretazione del contratto, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'ASL alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 502/1992, artt. 1, comma 3, 8-bis, 8-quater, 8-quinquies, 8-sexies, 13

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che il tetto di spesa assegnato alla struttura convenzionata dovesse considerarsi comprensivo dei ticket; la Corte ha ritenuto infondata tale lettura in assenza di espressa previsione contrattuale o normativa nel senso invocato.

  • d.lgs. n. 124/1998, art. 7

    Invocato dalla ricorrente nella prospettiva della disciplina del ticket e della spesa sanitaria, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'interpretazione accolta dai giudici di merito.

  • DGR Abruzzo n. 407 del 29 marzo 2005

    Atto regionale che aveva fissato il budget annuale; la Corte ha escluso che da tale atto risultasse una previsione espressa di computo dei ticket nel tetto di spesa per le annualità oggetto di causa.

  • art. 1362 c.c., comma 2

    La condotta delle parti nell'esecuzione del rapporto nelle annualità precedenti è stata utilizzata come criterio ermeneutico della comune volontà contrattuale.

  • artt. 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c.

    La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici è stata ritenuta generica, perché non indicava specificamente in che modo il giudice di merito se ne fosse discostato.

Massime di principio

  • In tema di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento, il tetto massimo rimborsabile alla struttura riguarda la sola spesa pubblica a carico dell'ente sanitario; pertanto, in mancanza di una clausola espressa, le somme corrisposte dagli utenti a titolo di ticket non si computano nel budget pubblico.
  • Il ticket sanitario, per sua funzione, non coincide con il corrispettivo della convenzione tra struttura e ASL e non può essere qualificato automaticamente come remunerazione aggiuntiva o come componente del tetto di spesa senza un'espressa previsione negoziale o normativa.
  • L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per violazione specifica dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inidonea; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • Ai fini dell'interpretazione del contratto, il comportamento complessivamente tenuto dalle parti nell'esecuzione del rapporto può costituire criterio rilevante per ricostruire la loro comune volontà.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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