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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4216/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Durante impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di estinzione della misura cautelare per decorso dei termini (art. 297, comma 3 c.p.p.), contestando la mancata retrodatazione dei termini sulla base della tesi che i gravi indizi riguardanti il reato di associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 fossero già emersi anteriormente al suo arresto in flagranza del 29 luglio 2017 (in particolare per effetto dell'informativa del 9 giugno 2017 e degli elementi acquisiti dal telefono sequestrato), mentre il Tribunale aveva ritenuto che solo l'informativa finale del 28 novembre 2017 avesse fornito un quadro indiziario completo idoneo a fondare la seconda ordinanza cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale non si sia confrontato in modo consequenziale e puntuale con i rilievi della Suprema Corte e con le contestazioni difensive (in particolare sull'informativa del 9 giugno 2017, sull'organigramma e sugli elementi ricavati dal telefono sequestrato). L'ordinanza del 22/10/2021 è stata annullata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame, con l'esplicita indicazione di fornire risposte congrue e specifiche ai profili sollevati dalla difesa (verificare se i gravi indizi per l'associazione sussistevano già prima dell'arresto e se la partecipazione di Durante era cessata con l'arresto), uniformandosi ai principi di diritto richiamati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Disciplina la retrodatazione del termine di custodia cautelare quando vi siano successive ordinanze cautelari; la questione centrale è se i fatti contestati nella successiva ordinanza siano anteriori all'emissione della prima ordinanza coercitiva.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo del giudice di motivare in maniera logica e consequenziale le decisioni; la Corte ha censurato il Tribunale per carenze argomentative e per il mancato confronto puntuale con i rilievi di cassazione e con le censure difensive.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Indica la competenza per il rinvio; la Corte ha rinviato il giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi di tale norma.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sulla detenzione e traffico di stupefacenti (reato per il quale si era verificato l'arresto in flagranza il 29/7/2017); rilevante nell'analisi della temporalità delle contestazioni.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riguarda il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; al centro del contrasto è se i gravi indizi relativi all'associazione erano già presenti prima dell'arresto per consentire la retrodatazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Motivazioni della cassazione per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto, come dedotto nel ricorso; utilizzata per censurare la decisione impugnata.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020 (Genidoni, Rv. 279222) e precedenti sentenze di annullamento n. 23525/2020 e n. 10655/2021

    Richiamati principi secondo cui la retrodatazione non opera se la successiva ordinanza contesti la permanenza del reato in epoca successiva alla prima ordinanza, salvo che gli elementi acquisiti consentano di ritenere la cessazione della partecipazione alla data della prima ordinanza; la Corte ha richiamato più volte l'obbligo del giudice di valutare concretamente tali elementi.

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione dei termini di custodia cautelare è necessario dimostrare che i fatti contestati con la successiva ordinanza siano effettivamente anteriori alla prima ordinanza coercitiva; la semplice formulazione "perdurante" nella imputazione non esclude automaticamente la retrodatazione se gli elementi provano la cessazione della partecipazione alla data precedente.
  • Il giudice deve motivare in modo specifico e consequenziale il proprio convincimento: non sono sufficienti affermazioni generiche che richiamino un 'riepilogo finale' delle indagini; è invece necessario confrontarsi con le informative, gli atti istruttori e le censure difensive sul punto.
  • Un'informativa preliminare che contenga organigrammi, collegamenti e dati investigativi sostanziali (intercettazioni, riscontri, ruoli dei singoli) può costituire base per ritenere già presenti i gravi indizi anche se non vi è un 'riepilogo finale'; non serve che la P.G. consegni un documento conclusivo perché il P.M. valuti la gravità degli indizi.
  • Quando è in gioco la cosiddetta "contestazione a catena" o un'imputazione 'aperta' di associazione, il giudice deve verificare concretamente se gli elementi a carico del singolo associato fossero tali da giustificare la misura cautelare prima della prima ordinanza; se non lo sono, la retrodatazione è giustificabile.
  • Il giudice di merito, in caso di rinvio dalla Suprema Corte, deve fornire risposte esplicite e puntuali ai rilievi indicati in cassazione; l'omissione di confronto con le specifiche censure difensive può portare ad ulteriore annullamento con rinvio.

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