Cassazione Penale, Sentenza n. 19774/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso la disposizione del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che aveva autorizzato almeno un colloquio visivo all'anno tra Giuseppe Cammarata e suo padre, entrambi detenuti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis. Il Ministero ha dedotto violazioni di norme dell'ordinamento penitenziario (artt. 1, 35-bis, 41-bis, 69, comma 6, lett. b)) e sosteneva che, anche alla luce del parere contrario della Direzione distrettuale antimafia, non possa riconoscersi un diritto a colloqui visivi tra detenuti sottoposti al 41-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio di legittimità secondo cui i detenuti sottoposti al regime 41-bis possono essere autorizzati a colloqui visivi mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza quando sia impossibile o gravemente difficile effettuare colloqui in presenza, secondo modalità esecutive idonee a garantire le cautele previste dall'art. 41-bis. L'ordinanza impugnata è stata ritenuta conforme a tale principio e immune dai vizi dedotti. Il ricorso è quindi rigettato e non sono state disposte spese processuali in considerazione della qualità soggettiva del ricorrente.
Norme richiamate
Il regime differenziato può consentire, alle condizioni di sicurezza previste, forme alternative di colloquio (comunicazioni audiovisive controllabili a distanza) quando il colloquio in presenza sia impossibile o gravemente difficoltoso, purché siano assicurate le cautele di sicurezza richieste dalla norma.
art. 606, comma 1, lett. b), Cod. proc. pen.
Fondamento procedurale del motivo di cassazione per presunta violazione di legge; il ricorrente assume la sussistenza di un vizio giuridico nella valutazione della normativa penitenziaria da parte del giudice di merito.
Norma richiamata dal ricorrente nell'ambito dell'ordinamento penitenziario; nel caso concreto non è emersa una lettura della Corte che contrasti l'orientamento giurisprudenziale sul 41-bis.
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni dell'ordinamento penitenziario; la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione impedisca le forme audiovisive di colloquio consentite sotto il 41-bis quando siano garantite le cautele di sicurezza.
art. 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen.
Citato dal ricorrente nell'atto di impugnazione; la sentenza non ricava da tale norma un divieto assoluto ai colloqui audiovisivi tra detenuti sottoposti a 41-bis, ove siano rispettate le modalità esecutive di controllo.
Massime di principio
- Il regime 41-bis non esclude automaticamente ogni forma di contatto visivo tra detenuti sottoposti al medesimo regime; sono ammesse comunicazioni audiovisive controllabili a distanza quando il colloquio in presenza sia impossibile o gravemente difficoltoso.
- Le autorizzazioni a colloqui alternativi devono essere disciplinate secondo modalità esecutive idonee a garantire le cautele di sicurezza previste dall'art. 41-bis; il giudice di sorveglianza può ordinare tali modalità rimettendo l'esecuzione al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
- Il parere negativo della Direzione distrettuale antimafia o della Direzione dell'istituto è rilevante ma non necessariamente decisivo: la valutazione va compiuta bilanciando esigenze di sicurezza e diritti relazionali secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
- In ricorsi per cassazione che impugnano decisioni sui colloqui in regime 41-bis, la Corte verifica la conformità della decisione del giudice di merito al principio consolidato che ammette forme audiovisive controllabili; se tale conformità sussiste, il ricorso è destinato a essere rigettato.
- La Corte può non pronunciarsi sulle spese processuali quando il ricorrente è una pubblica amministrazione, tenendo conto della qualità soggettiva e delle specificità del caso.
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