Cassazione Civile, Ordinanza n. 05852/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di inefficacia, da parte della Corte d'appello, di due atti di trasferimento aventi ad oggetto un ramo d'azienda in Roma: il primo concluso tra la società poi fallita e una prima acquirente, il secondo tra quest'ultima e la società ricorrente, subacquirente. La Corte territoriale ha accolto la domanda subordinata della curatela, ritenendo sussistenti i presupposti della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. anche nei confronti della subacquirente e ha condannato alla restituzione del compendio aziendale. Con il ricorso per cassazione la società subacquirente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 66 e 67 l.fall. e 2901 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente assoggettato il trasferimento successivo alla disciplina della revocatoria fallimentare, mentre esso sarebbe regolato solo dalla revocatoria ordinaria; 2) violazione degli artt. 115, 2697 e 2729 c.c. e 2901 c.c., lamentando che la prova della consapevolezza della revocabilità degli atti sarebbe stata desunta impropriamente da presunzioni; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., per omessa considerazione di un asserito giudicato esterno derivante da altra sentenza relativa a una diversa cessione di azienda e idoneo, secondo la ricorrente, a precludere l'accertamento della revocabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile e comunque ha condiviso integralmente la proposta del consigliere relatore. Il primo motivo è stato giudicato non confrontarsi con la reale ratio della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva applicato alla posizione della ricorrente i presupposti della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., senza confondere tale rimedio con la revocatoria fallimentare. Il secondo motivo è stato considerato un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito, fondato su plurimi indici (coincidenza parziale della compagine sociale, ravvicinata successione dei trasferimenti, differenza di prezzo, immediata consegna dei beni, successivo affitto e cessione a breve distanza). Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile/manifestamente infondato perché il preteso giudicato esterno riguardava una diversa vicenda contrattuale e quindi un diverso fatto storico, non essendo sufficiente l'analogia della funzione dei due giudizi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato nella sostanza, ma nel dispositivo la Corte lo ha dichiarato inammissibile, condannando la ricorrente alle spese, alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., al pagamento di una somma in favore della controparte e del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la vicenda dovesse essere ricondotta ai rimedi fallimentari, ma la Corte rileva che il giudice di merito ha in realtà applicato la revocatoria ordinaria alla posizione della subacquirente.
Invocato dalla ricorrente per contestare l'applicazione della revocatoria fallimentare; la Corte osserva che tale norma non è stata applicata al rapporto oggetto del ricorso.
Norma effettivamente utilizzata dai giudici di merito per dichiarare l'inefficacia degli atti anche nei confronti della subacquirente, in presenza dei presupposti della revocatoria ordinaria.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ritiene che la censura miri soltanto a sovvertire la valutazione di merito sulla prova presuntiva.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte esclude che vi sia stata un'erronea ripartizione dell'onere probatorio, trattandosi piuttosto di critica alla valutazione delle prove.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla prova presuntiva e sulla valutazione dei gravi, precisi e concordanti indizi.
Richiamato per invocare un giudicato esterno; la Corte afferma che il giudicato opera solo se sono identici soggetti, petitum, causa petendi e fatti costitutivi, non essendo sufficiente l'analogia tra giudizi diversi.
Parametro di ricorso invocato per denunciare violazioni di legge, ma le censure vengono ritenute inammissibili perché in realtà dirette a contestare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie.
Indicato nel terzo motivo, ma la Corte lo considera inconferente rispetto alla natura della doglianza, che riguarda un presunto giudicato esterno su fatti diversi.
Richiamato per il procedimento camerale e per la proposta di definizione accelerata del ricorso.
Applicato per la condanna della ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte, in relazione alla definizione conforme alla proposta accelerata.
Richiamato unitamente al comma 3 per la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e per il richiamo alla nozione di abuso del processo.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito nel d.p.r. 115/2002 la previsione sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di revocatoria, se il giudice di merito fonda la decisione sulla revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., il ricorso per cassazione che deduca l'applicazione della revocatoria fallimentare è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio o del ragionamento presuntivo è inammissibile in cassazione, salvo che sia denunciata una macroscopica violazione delle regole legali sulle presunzioni.
- La prova per presunzioni è rimessa al giudice di merito, che deve valutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi; il controllo di legittimità non consente di sostituire una ricostruzione alternativa dei fatti a quella sorretta da motivazione logica e coerente.
- Il giudicato esterno preclude la nuova decisione solo quando vi sia identità di soggetti, petitum, causa petendi e fatti costitutivi; non basta che i due giudizi abbiano la stessa funzione o riguardino atti di contenuto analogo ma relativi a diverse vicende negoziali.
- Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la conformità della decisione finale alla proposta del consigliere può giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e la sanzione pecuniaria a favore della controparte.
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