Cassazione Penale, Sentenza n. 8565/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha revocato la messa alla prova e disposto la prosecuzione del giudizio per il reato di cui all'art. 10‑ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente deduceva plurime censure: integrazione tardiva dell'ordinanza ammissiva con disposizioni sul risarcimento del danno (art. 464 quater), modifica delle prescrizioni originarie senza essere sentito (art. 464 quinquies), omissione della pronuncia di estinzione del reato nonostante il positivo esito della messa alla prova (art. 168 quater e 464 septies), revoca dell'ordinanza senza aver fissato l'udienza prevista dall'art. 127 per valutare i presupposti della revoca (art. 464 octies), mancata indicazione della somma congrua per il risarcimento e mancanza di motivazione (art. 464 quinquies), e revoca in contrasto con i presupposti tassativi previsti dalla normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riguardo al motivo pregiudiziale (quarto motivo): la revoca è stata adottata senza la previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 e senza il necessario avviso alle parti, in violazione dell'art. 464 octies comma 2, con conseguente nullità ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen. Gli altri motivi sono stati assorbiti. In conformità alla richiesta del Procuratore Generale, l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Padova per il proseguimento.
Norme richiamate
art. 10‑ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma penale cui si riferisce il procedimento (fattispecie di reato tributario per cui era stata disposta la messa alla prova).
art. 464 quater cod. proc. pen.
Norme sulle condizioni e sull'ammissione alla messa alla prova; censurata l'eventuale integrazione tardiva dell'ordinanza ammissiva con prescrizioni sul risarcimento del danno.
art. 464 quinquies cod. proc. pen.
Regola le prescrizioni della messa alla prova e le loro modifiche; la modifica delle prescrizioni richiede il rispetto del contraddittorio e formale coinvolgimento dell'imputato/ difensore.
art. 464 septies cod. proc. pen.
Prevede la pronuncia di estinzione del reato al termine positivo della messa alla prova; la sua mancata applicazione può essere oggetto di censura quando ricorrono i presupposti.
art. 464 octies cod. proc. pen.
«udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima»
Stabilisce che la revoca d'ufficio della messa alla prova richiede la fissazione di una udienza (art. 127) con preavviso alle parti e alla persona offesa; mancata osservanza determina nullità per violazione del diritto di difesa.
Norma collegata all'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; evocata nel quadro delle censure relative alla mancata pronuncia di estinzione.
Disciplina le udienze camerali e le regole del contraddittorio; richiamata come strumento procedurale obbligatorio per la valutazione della revoca.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la nullità generale a regime intermedio per violazione del diritto di difesa; la Corte l'ha applicata per la revoca decisa senza udienza e senza avviso.
Massime di principio
- La revoca dell'ammissione alla messa alla prova disposta d'ufficio richiede la fissazione di una udienza ai sensi dell'art. 127 e l'avviso alle parti (art. 464 octies comma 2); la mancata fissazione/avviso configura violazione del contraddittorio e nullità procedurale.
- Il giudice non può revocare "de plano" la messa alla prova senza dare la possibilità alle parti di discutere specificamente la questione: va specificato l'oggetto dell'udienza per consentire l'adeguata difesa.
- Se l'imputato ha adempiuto positivamente alle prescrizioni originarie della messa alla prova e non ricorrono le cause di revoca, è dovuta la valutazione della pronuncia di estinzione del reato; l'omessa pronuncia può essere censurata.
- Le modifiche alle prescrizioni della messa alla prova e le integrazioni dell'ordinanza ammissiva devono rispettare il principio del contraddittorio e coinvolgere l'imputato o il suo difensore; modifiche sopravvenute non comunicate o imposte senza contraddittorio sono vulnerabili.
- La violazione delle regole procedurali sostanziali relative al diritto di difesa (udienza, preavviso, specificazione dell'oggetto) può condurre all'annullamento dell'atto impugnato e alla trasmissione degli atti per il proseguimento del giudizio.
- In situazioni analoghe è opportuno che la difesa richieda espressamente la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 se si paventa una possibile revoca, e documenti tempestivamente ogni tentativo di accordo o impossibilità di risarcimento per preservare la posizione processuale.
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