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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33563/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con unico ricorso proposto nell'interesse di due imputati, si denunciava il vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello che aveva affermato la loro responsabilità per ricettazione. La censura, tuttavia, risultava costruita come mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza un'autonoma critica argomentata alla decisione impugnata. La Corte rileva che i motivi erano stati già disattesi dal giudice di merito con argomentazioni logiche, in particolare quanto alla prova della condotta concorsuale rispetto al delitto presupposto e all'accertamento dell'elemento soggettivo.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È il reato oggetto dell'affermazione di responsabilità; la Corte non entra nel merito della configurabilità, ritenendo il motivo di ricorso non specifico e quindi inammissibile.

  • art. 591 c.p.p.

    La decisione è coerente con il principio di inammissibilità dei ricorsi che non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza reale elaborazione critica, le doglianze già formulate in appello, poiché non assolve alla funzione di confutare specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mera denuncia di illogicità della motivazione non è sufficiente se non confronta puntualmente le rationes decidendi poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
  • In sede di legittimità, la censura deve misurarsi con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è soltanto apparente e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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