Cassazione Penale, Sentenza n. 12756/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la carenza di motivazione e la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata: la misura reale (sequestro dell'impresa individuale) fondava la gravità indiziaria del concorso esterno di Manno sul ruolo e sulla caratura criminale di Giovanni Cancemi, mentre lo stesso Tribunale del Riesame aveva già escluso, per il periodo successivo al 4/12/2018, la partecipazione associativa di Cancemi. Si lamentava quindi l'assenza di coerenza temporale tra la condotta attribuita a Manno (antecedente e prossima al 13/9/2019, con condotta perdurante) e la riconducibilità del vantaggio al sodalizio tramite Cancemi; inoltre si rilevava la mancata indicazione del vantaggio concreto apportato al sodalizio, la possibile spiegazione dei rapporti come normali rapporti di lavoro e la considerazione di elementi familiari non mafiosi.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il provvedimento impugnato per carenza motivazionale assorbente. Ha disposto il rinvio al giudice di merito perché riesamini la posizione del ricorrente alla luce del provvedimento relativo a Giovanni Cancemi e della necessità di verificare la compatibilità temporale e fattuale tra il contributo esterno contestato e la reale posizione mafiosa del presunto beneficiario. In sostanza la misura reale ex artt. 321 c.p.p. e 416-bis è stata revocata per come motivata e rimessa per nuovo esame.
Norme richiamate
Norma invocata quale base procedurale per il sequestro preventivo dei beni; qui il sequestro dell'impresa è stato disposto in funzione della gravità indiziaria per il delitto contestato, ma la Corte ha ritenuto che tale gravità non fosse adeguatamente motivata in relazione ai profili temporali e di collegamento con il presunto beneficiario.
art. 416-bis, comma 7, cod. pen.
Norma che disciplina gli strumenti patrimoniali contro le organizzazioni mafiose e la possibilità di misure reali; il provvedimento ha disposto il sequestro del complesso aziendale ritenendo che l'attività imprenditoriale fosse strumentale all'associazione mafiosa, ma la decisione è stata annullata perché il nesso indiziario con il sodalizio non è risultato sufficientemente dimostrato.
Rinvio alla disciplina del concorso di persone nel reato (concorso esterno): la Corte ha sottolineato che, per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa, è necessario dimostrare il contributo esterno al sodalizio e la concreta intraneità o la funzione del soggetto avvantaggiato nel medesimo periodo; l'assenza di gravità indiziaria rispetto al beneficiario pregiudica la sussistenza del concorso esterno ascritto al contribuente.
Massime di principio
- Per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa occorre non solo dimostrare atti o comportamenti che avvantaggino una persona, ma anche la concreta connessione tra quel vantaggio e l'appartenenza o la funzione del beneficiario nel sodalizio nel periodo pertinente.
- Le misure reali (sequestro di imprese/beni) fondate su indizi di concorso esterno richiedono motivazione chiara sul nesso di causalità tra l'attività economica e l'organizzazione criminale; motivazioni vaghe o basate esclusivamente su rapporti lavorativi o familiari possono non reggere.
- La coerenza temporale è essenziale: se il presunto beneficiario non risulta intraneo alla consorteria nel periodo in cui sarebbe stato avvantaggiato, il contributo esterno non può essere agevolmente ricondotto all'associazione mafiosa.
- La semplice vicinanza a soggetti condannati o rapporti di collaborazione commerciale non sono di per sé sufficienti a fondare la responsabilità per concorso esterno senza elementi che mostrino il vantaggio reale e l'intenzionalità di agevolare il sodalizio.
- Nei procedimenti cautelari il giudice di merito deve valutare l'intero quadro probatorio e la rilevanza reciproca delle posizioni: un'analisi contraddittoria o scollegata tra la posizione del contribuente e quella del presunto beneficiario può portare all'annullamento della misura.
- In situazioni analoghe, la difesa può validamente censurare provvedimenti cautelari che non abbiano ricostruito specificamente il contenuto del vantaggio fornito al sodalizio e la sua compatibilità con la posizione criminale del beneficiario nel periodo rilevante.
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