Cassazione Penale, Sentenza n. 10290/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato in gran parte la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Per Angelo Olini si censurava la qualificazione dell'Olini come amministratore di fatto e la sua disponibilità sui beni distratti, la sussistenza del delitto di bancarotta documentale e la valutazione delle circostanze attenuanti e della quantificazione della pena. Per Olini il difensore ha inoltre denunciato il decesso sopravvenuto, chiedendo annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Per Vito Prigigallo si deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto al ruolo attribuito al Prigigallo (sostenendo che fosse una figura marginale e che le firme e i documenti fraudolenti fossero riconducibili ad altri), la erronea attribuzione del dolo specifico per la bancarotta documentale derivante solo dalla carica formale di amministratore e l'omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nonostante la collaborazione e le dichiarazioni fornite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso in modo differenziato: per Angelo Olini ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a causa del decesso dell'imputato (morte avvenuta il 27/05/2022), con conseguente declaratoria di estinzione del rapporto processuale; per Vito Prigigallo ha rigettato il ricorso. In motivazione la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di Prigigallo, osservando che la Corte territoriale ha correttamente ricostruito la partecipazione fattiva del Prigigallo ad atti gestori (stipula del contratto di locazione, polizza fideiussoria, contratto di noleggio del veicolo) che hanno contribuito alla distrazione dei beni e dimostrano la consapevolezza del disegno criminoso; il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili perché non hanno adeguatamente confutato la motivazione o proponevano diverso apprezzamento di fatto non consentito in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente Prigigallo è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
norma che disciplina la presentazione della requisitoria scritta e le conclusioni nelle udienze; utilizzata per inquadrare la requisitoria del Procuratore generale e le conclusioni dell'avvocatura
codice di procedura penale, art. 129
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
prevede l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato se il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso; la Corte ha richiamato l'art.129 sia per il caso di estinzione del reato per morte sia per delimitare i poteri decisori in caso di sopravvenuta morte
norma sulla estinzione del reato per morte dell'imputato; richiamata per dichiarare estinto il reato a carico di Olini
codice di procedura penale, art. 173, disp. att.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
limiti di impugnazione in Cassazione rispetto ai motivi consentiti: richiamata come limite entro il quale sono stati presentati i motivi di ricorso
codice di procedura penale, art. 616
norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare Prigigallo alle spese
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo la proposizione del ricorso e non è possibile pronunciarsi nel merito, il reato si estingue e la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del rapporto processuale.
- L'annullamento senza rinvio per morte del reo opera quando il processo non può più proseguire e non si può rendere una pronuncia di proscioglimento nel merito; il giudice di legittimità deve verificare la sussistenza del decesso e la sua temporalità rispetto al ricorso.
- Per essere efficace un motivo di cassazione che impugna la motivazione della sentenza è necessario confrontarsi puntualmente con il contenuto motivazionale della decisione: censure generiche o che prospettano solo un diverso apprezzamento di fatto sono spesso inammissibili.
- La responsabilità per reati societari o di bancarotta non può essere dedotta unicamente dalla carica formale; tuttavia la partecipazione a atti gestori rilevanti che contribuiscono al disegno criminoso può giustificare la responsabilità anche di chi aveva ruolo apparentemente secondario.
- La qualificazione del dolo specifico nella bancarotta documentale richiede che emerga la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori; la Corte può ritenere tale dolo provato quando gli atti e il contesto dimostrino consapevolezza e volontà di sottrarsi agli obblighi contabili e di arrecare danno.
- La valutazione delle circostanze attenuanti è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice e non richiede un confronto comparativo tra i concorrenti; un diverso apprezzamento dei fatti non è sindacabile in Cassazione salvo vizi di diritto o di motivazione.
- Se si chiede l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato con richiesta alternativa di pronuncia ai sensi dell'art.129, comma 2, il difensore deve consentire alla Corte di verificare se sussistono gli estremi per una pronuncia nel merito (es. fatto non sussiste); in assenza di tali elementi si opererà l'annullamento per estinzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10088/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10091/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10092/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10093/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10094/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10095/2023 del 10/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →