Cassazione Civile, Ordinanza n. 23853/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un ente comunale ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza non definitiva e una sentenza definitiva della Corte d'appello, avendo formulato riserva di impugnazione sulla non definitiva. Il ricorso articolava sei motivi, ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza definitiva gli era stata notificata via PEC, ma non aveva depositato, entro il termine di venti giorni dal ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notifica (né le copie dei messaggi PEC). La successiva produzione della relata ex art. 372 c.p.c. è stata ritenuta tardiva e inidonea a sanare il vizio. Il ricorrente ha sostenuto, in memoria, una lettura costituzionalmente orientata che consentisse il deposito successivo della sentenza e della notifica e ha invocato argomenti tratti anche da una recente ordinanza e dalla giurisprudenza CEDU; la Corte ha respinto tali tesi, affermando che la verifica della procedibilità è preliminare e che l'onere di deposito tutela l'accertamento della tempestività dell'impugnazione e il rispetto del giudicato formale.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha condannato il Comune di Sarno al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente e dei suoi difensori anticipatari. Inoltre, poiché la causa è stata definita in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. dopo richiesta di decisione, ha applicato le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente a pagare al controricorrente una somma equitativamente determinata e, separatamente, a versare € 2.500 alla Cassa delle ammende. È stato infine dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se la sentenza è stata notificata, è onere necessario a pena di improcedibilità; il deposito tardivo non sana il vizio.
non consente di recuperare tardivamente l'omesso deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. quando si tratti di improcedibilità.
la richiesta di decisione dopo la proposta di definizione anticipata comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, in caso di conferma della proposta.
in caso di definizione conforme alla proposta, la Corte applica le sanzioni pecuniarie per abuso del processo/lite temeraria secondo la valutazione del caso concreto.
richiamato per la notificazione della sentenza a mezzo PEC e per la relativa relata da produrre.
in presenza di riserva di ricorso contro sentenza non definitiva, il ricorso va unitariamente proposto contro la sentenza definitiva e la mancanza della relativa documentazione incide sull'intero ricorso.
richiamato per la decorrenza del termine breve di impugnazione dalla notificazione della sentenza.
art. 24 Cost.
la disciplina dell'art. 369 c.p.c. non è ritenuta lesiva del diritto di difesa, perché impone solo il rispetto delle forme processuali.
non opera per rendere disponibile alle parti un fatto processuale quale la notificazione della sentenza ai fini del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.
il controricorrente ha agito anche personalmente in giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo all'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata risulta notificata, il ricorrente deve depositare entro il termine di legge la copia autentica della decisione con la relativa relata di notifica; tale adempimento è requisito di procedibilità e la sua omissione determina improcedibilità del ricorso.
- Il deposito successivo, effettuato ai sensi dell'art. 372 c.p.c., non può sanare l'omissione del documento richiesto dall'art. 369 c.p.c. quando la mancanza incide sulla verifica preliminare della procedibilità.
- La dichiarazione del ricorrente circa l'avvenuta notificazione della sentenza equivale ad assunzione di un fatto processuale che fa decorrere il termine breve e gli impone di curare il deposito della documentazione relativa; la non contestazione della controparte non basta a eliminare il vizio.
- In presenza di ricorso contro sentenza non definitiva con riserva di impugnazione, l'impugnazione va trattata unitariamente con quella contro la sentenza definitiva e il vizio relativo al deposito della sentenza definitiva si riflette sull'intero ricorso.
- La verifica della procedibilità precede quella dell'ammissibilità: se manca il deposito prescritto, la Corte non può esaminare i motivi di merito.
- Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. dopo richiesta di decisione, possono trovare applicazione le sanzioni pecuniarie per abuso del processo previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., da modulare secondo le circostanze del caso.
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