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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30297/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio i vicini proprietari di un fabbricato contiguo, deducendo che, in occasione della sopraelevazione del loro edificio, questi avevano occupato porzioni di proprietà esclusiva altrui: in particolare, avrebbero appoggiato un muro derivante dalla sopraelevazione sul muro di proprietà degli attori e avrebbero collocato una rete metallica oltre il confine sul lato est. Il Tribunale aveva rigettato le domande relative a tali occupazioni; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo per il muro ad ovest operante la presunzione di comunione di cui all’art. 880 c.c. e reputando non provato il superamento di tale presunzione, mentre per la rete metallica aveva escluso lo sconfinamento sulla base della c.t.u. Contro la sentenza d’appello i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato falsa applicazione dell’art. 880 c.c., sostenendo che la presunzione di comunione non poteva estendersi alla parte di muro relativa alla sopraelevazione; con il secondo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dal diverso colore delle facciate e dalle risultanze fotografiche e peritali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame dello stato dei luoghi e dell’ordine di sopraelevazione delle costruzioni, applicando correttamente l’art. 880 c.c. e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché la sentenza d’appello era di conferma della decisione di primo grado e il giudizio era stato introdotto dopo l’11 settembre 2012, con conseguente operatività del divieto di ricorso per omesso esame ex art. 348-ter c.p.c. in caso di doppia conforme.

Norme richiamate

  • art. 880 c.c.

    "il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto"

    La presunzione di comunione opera solo fino al punto in cui le altezze dei due edifici combaciano; la parte del muro sovrastante appartiene esclusivamente al proprietario dell’edificio più alto, con conseguente necessità di accertare correttamente lo stato dei luoghi e l’ordine delle sopraelevazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro evocato per denunciare la falsa applicazione di legge in sede di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro evocato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    "non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici, ex n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., le sentenze di secondo grado che confermano la decisione di primo grado (c.d. \"doppia conforme\")"

    In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

Massime di principio

  • La presunzione di comunione del muro divisorio ex art. 880 c.c. si arresta al punto in cui i due edifici hanno pari altezza; la porzione superiore del manufatto, ove eccedente tale livello, non ricade nella presunzione e va attribuita al proprietario dell’edificio più alto.
  • Se la controversia riguarda una sopraelevazione e un asserito sconfinamento sul muro divisorio, il giudice deve accertare in modo puntuale lo stato dei luoghi e l’ordine cronologico delle sopraelevazioni; un muro sovrastante un altro implica logicamente una sua successiva realizzazione rispetto al manufatto sottostante.
  • In caso di sentenza d’appello che confermi integralmente la decisione di primo grado resa in giudizio introdotto dopo l’11 settembre 2012, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso dalla disciplina della doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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