Cassazione Penale, Sentenza n. 391/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per lamentata omissione di esame, con motivi nuovi del 20/09/2022, deducendo che, dopo la mutata composizione del collegio del Tribunale di Reggio Calabria, non era stato rinnovato l'esame dibattimentale dell'imputato in appello; si invocavano i principi affermati dalla Corte EDU nella decisione del caso "Maestri contro Italia" (8/7/2021) per sostenere la violazione dell'art. 6 CEDU e ottenere l'annullamento della sentenza di legittimità
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione motivata ha richiamato il carattere eccezionale e limitato dell'art. 625-bis c.p.p., precisando che l'errore di fatto idoneo ad annullare una sentenza di legittimità è soltanto la svista o errore di percezione nella lettura degli atti che abbia inciso sulla decisione. L'omissione di esame di motivi integra, in astratto, un vizio di motivazione e può costituire errore di fatto solo se emerge una vera e propria svista materiale che abbia impedito la lettura del motivo e se la mancata considerazione avrebbe determinato inevitabilmente una decisione diversa. Nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato che il motivo nuovo fosse decisivo rispetto al reato associativo per il quale si era già formato il giudicato parziale (capo A), né ha collegato adeguatamente la presunta omissione all'esito definitivo; inoltre la richiamata sentenza della Corte EDU ("Maestri") non è stata ritenuta automaticamente applicabile come "sentenza-pilota" nel senso invocato dalla difesa. Per questi motivi il rimedio era fuori dalle ipotesi di applicazione dell'art. 625-bis c.p.p. e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rimedio eccezionale e di stretta interpretazione; applicabile solo nei casi espressamente previsti e limitato all'errore di fatto inteso come svista o errore percettivo nella lettura degli atti della Corte di cassazione che abbia influito sulla decisione
art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Richiamato per il principio che le norme derogatorie dell'intangibilità del giudicato vanno applicate nei casi espressamente previsti dalla legge
art. 395, comma 5, cod. proc. civ. (richiamato per analogia)
Usato come parametro interpretativo e per la formazione di canoni giurisprudenziali paralleli in tema di revocazione/errore di fatto
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Non consente di presumere automaticamente che motivi non riprodotti nella sentenza siano non letti; è onere del ricorrente dimostrare che l'omesso esame dipenda da un errore di percezione e che la doglianza fosse decisiva
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento al rimedio ordinario d'impugnazione; la Corte osserva che non è consentito trasformare in via straordinaria questioni che avrebbero dovuto essere trattate nel ricorso ordinario
Norma applicata per quantificare la somma dovuta alla Cassa delle ammende (3.000 euro) in caso di inammissibilità
Men- zionato dalla Corte come lo strumento che sarebbe stato attivabile soltanto se la rilevanza dell'esame omesso fosse stata correlata specificamente al reato definitivamente giudicato (capo A); la difesa non ha però svolto tale correlazione
art. 6, par. 1, CEDU
Citado in relazione alle pronunce della Corte EDU ("Maestri", "Lorefice"); la Corte italiana richiama i principi ma sottolinea che l'invocazione di tali pronunce non basta, nel procedimento straordinario, a superare i limiti formali del rimedio nazionale senza la dimostrazione della decisività e del nesso con il giudicato
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è un rimedio eccezionale: va usato solo nei casi espressamente previsti e non per riesaminare valutazioni giuridiche o probatorie che avrebbero dovuto essere affrontate con i rimedi ordinari
- Per qualificare un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 625-bis occorre una vera e propria svista percettiva nella lettura degli atti (omissione di lettura) che abbia causalmente determinato una decisione diversa; il travisamento del significato o valutazioni giuridiche non rientrano
- L'omissione di motivazione può integrare errore di fatto solo se risulta da elementi oggettivi che facciano ritenere la mancata lettura e la decisività del motivo omesso; grava sul ricorrente l'onere di provarlo
- L'invocazione di pronunce CEDU (es. "Maestri") non produce automaticamente effetti "pilota" nel processo interno: bisogna dimostrare il nesso concreto fra la violazione internazionale dedotta e il giudicato/parziale giudicato al quale si riferisce il ricorso
- Se il giudicato è parziale su determinati capi, ogni nuovo motivo idoneo a incidere sul giudicato deve essere collegato espressamente a quei capi per attivare rimedi straordinari
- Quando la domanda non si attaglia ai presupposti di legge per il rimedio straordinario, il ricorso viene dichiarato inammissibile e possono essere disposte condanne per spese e ammende (es. art. 616 c.p.p.)
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