Cassazione Penale, Ordinanza n. 10711/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso da una precedente sentenza irrevocabile. La revoca era stata disposta perché, entro il termine previsto dalla legge, l'interessato aveva riportato un'ulteriore condanna irrevocabile per un reato commesso anteriormente e la pena complessivamente considerata, sommata a quella della prima sentenza, superava i limiti di cui all'art. 163 c.p. I motivi di ricorso, per come emergono dal provvedimento, erano quattro: 1) dedotta violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione deciso sulla revoca nonostante fosse pendente un incidente di esecuzione per l'applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p.; 2) censura contro il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di sospendere l'esecuzione della propria precedente ordinanza ex art. 666, comma 7, c.p.p.; 3) dedotta incompatibilità del giudice dell'esecuzione; 4) vizio di motivazione della revoca.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: il primo perché l'eventuale riconoscimento della continuazione non avrebbe inciso sul superamento dei limiti di pena rilevanti ai fini della revoca della sospensione condizionale; il secondo perché il provvedimento di rigetto della sospensione dell'esecuzione è interlocutorio e non impugnabile; il terzo perché l'eventuale incompatibilità del giudice avrebbe dovuto essere fatta valere mediante ricusazione, non con ricorso; il quarto perché la revoca era una revoca di diritto, rispetto alla quale, non essendo contestati i presupposti formali, non sono proponibili censure di motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
revoca della sospensione condizionale della pena
La revoca opera di diritto quando il condannato, nel termine stabilito, riporti altra condanna per reato anteriormente commesso che, cumulata con la precedente, superi i limiti di cui all'art. 163 c.p.
È il parametro quantitativo che, se superato dal cumulo delle pene rilevanti, impedisce il mantenimento del beneficio della sospensione condizionale.
disciplina della continuazione
La possibile applicazione della continuazione in sede esecutiva non rileva se, anche in caso di accoglimento, la pena complessiva resterebbe comunque superiore ai limiti ostativi alla sospensione condizionale.
provvedimento interlocutorio
Il rigetto della sospensione dell'esecuzione della precedente ordinanza è un provvedimento interlocutorio non espressamente impugnabile.
Le cause di incompatibilità non incidono sulla capacità del giudice e non determinano nullità del provvedimento, dovendo essere fatte valere con gli strumenti dell'astensione e della ricusazione.
L'eventuale incompatibilità del giudice deve essere dedotta tempestivamente mediante ricusazione secondo la procedura prevista dalla norma.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena disposta per legge è insensibile a censure di motivazione quando non siano contestati i presupposti formali che la fanno operare automaticamente.
- L'eventuale applicazione della continuazione in sede esecutiva non impedisce la revoca del beneficio se, anche dopo la rideterminazione, il cumulo delle pene resta oltre il limite legale rilevante.
- I provvedimenti meramente interlocutori del giudice dell'esecuzione, non espressamente resi impugnabili dalla legge, non sono autonomamente ricorribili per cassazione.
- L'asserita incompatibilità del giudice non dà luogo, di regola, a nullità del provvedimento ma va fatta valere con ricusazione; la mancata tempestiva attivazione del rimedio rende improponibile la doglianza in sede di impugnazione.
- Quando il ricorso investe una revoca di diritto e non contesta i presupposti legali di operatività, non è configurabile un vizio di motivazione utile a ottenere l'annullamento.
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