Cassazione Civile, Ordinanza n. 19355/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Una persona che aveva riportato danni in un sinistro stradale avvenuto a Prato conveniva davanti al Giudice di pace di Cirò la compagnia assicurativa indicata come gestore del FGVS per la Toscana, chiedendo l’accertamento dell’esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo non assicurato e il risarcimento dei danni. La compagnia eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito richiamando vari fori alternativi, ma il Giudice di pace rigettava l’eccezione e decideva nel merito. In appello, il Tribunale di Crotone accoglieva il gravame e dichiarava la competenza territoriale del Giudice di pace di Prato. La danneggiata proponeva allora regolamento necessario di competenza deducendo violazione dell’art. 19, comma 1, c.p.c., sostenendo che l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla compagnia era incompleta perché non aveva contestato anche l’inesistenza, nel luogo del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. La resistente contestava la censura e chiedeva il rigetto; il Procuratore Generale concludeva per il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha rilevato che, per le persone giuridiche, l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere proposta contestando in modo completo tutti i criteri di collegamento invocabili ex art. 19 c.p.c.; nella specie la difesa della compagnia era monca, perché non aveva negato, nel luogo del giudice adito, l’esistenza di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Tale omissione rendeva l’eccezione come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito. La Corte ha quindi dichiarato la competenza per territorio del Giudice di pace di Cirò per il primo grado e ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Crotone, in diversa composizione, per la decisione sul merito dell’appello, con condanna della resistente alle spese.
Norme richiamate
comma 1, cpv. 2; ultima parte
Nell’eccezione di incompetenza territoriale proposta contro una persona giuridica devono essere contestati anche l’inesistenza, nel luogo del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio; la loro mancata contestazione rende l’eccezione incompleta e come non proposta.
Richiamato dalla convenuta per il foro generale della persona fisica, in quanto criterio evocato nell’eccezione di incompetenza territoriale.
prima parte; seconda parte
Richiamato dalla convenuta quale foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione e del luogo di adempimento, ai fini della competenza territoriale.
Richiamato in collegamento con il forum destinatae solutionis per il luogo di esecuzione dell’obbligazione.
Massime di principio
- Quando si eccepisce l’incompetenza territoriale nei confronti di una persona giuridica, l’eccezione deve essere completa e investire tutti i criteri di collegamento rilevanti astrattamente dedotti in giudizio, inclusa la contestazione dell’esistenza, nel circondario del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio rispetto all’oggetto della domanda.
- La mancata contestazione di uno dei criteri di collegamento previsti dall’art. 19 c.p.c. comporta l’incompletezza dell’eccezione, che può essere rilevata d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, con effetto assimilabile alla mancata proposizione dell’eccezione stessa.
- Se l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile è incompleta, la competenza del giudice adito resta radicata e il giudice del gravame deve rimettere la causa al giudice competente per la decisione sul merito dell’impugnazione.
- Nel giudizio sulla competenza, la qualità di gestore del Fondo di garanzia non esonera la parte convenuta dall’onere di contestare in modo puntuale e completo i fori alternativi applicabili alla persona giuridica convenuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19037/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19038/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19040/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19041/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19042/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19044/2026 del 11/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →