Cassazione Penale, Sentenza n. 9418/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'Appello che confermava la condanna per estorsione (art. 629 c.p.). La difesa deduceva, in sintesi, carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo che mancasse l'elemento del danno ingiusto poiché l'imputato aveva richiesto somme pubbliche e/o l'assunzione presso un cantiere comunale (quindi non avrebbe leso il patrimonio di soggetti privati) e, comunque, che mancasse il requisito soggettivo perché l'azione sarebbe stata finalizzata a ottenere un profitto non ingiusto (assunzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il profilo della mancata esistenza del danno ingiusto non fosse stato adeguatamente dedotto in appello (pertanto non poteva essere affrontato per la prima volta in Cassazione) e, comunque, che la valutazione di merito fosse congrua: le minacce erano rivolte per ottenere un'assunzione indebita presso il Comune, condotta idonea a coartare la libera determinazione degli amministratori e a integrare il reato di estorsione. La Corte ha ricordato la giurisprudenza secondo cui l'estorsione patrimoniale si realizza anche quando la vittima è costretta a instaurare un rapporto negoziale patrimoniale in violazione della propria autonomia negoziale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (comma terzo) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
La Corte interpreta il delitto di estorsione in senso ampio, includendo le ipotesi in cui la condotta intimidatoria mira a costringere la vittima ad instaurare un rapporto negoziale patrimoniale (es. ottenere un'assunzione o somme dall'ente pubblico), con l'ingiusto profitto implicito nella coartazione dell'autonomia negoziale della vittima.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla doglianza sulla motivazione; la Corte osserva che il motivo dedotto non era stato adeguatamente sviluppato in grado di appello e risulta dunque inammissibile. Inoltre la Corte ritiene che la motivazione di merito non sia contraddittoria né manifestamente illogica.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale norma che disciplina la sintetica esposizione del motivo nel ricorso per cassazione: la Corte rileva che il motivo in questione non era stato adeguatamente dedotto o sviluppato nei precedenti gradi e non può essere valorizzato per la prima volta in Cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 46058 del 14/11/2008 (Rv. 241924-01)
Citata per ribadire il principio secondo cui l'estorsione patrimoniale si realizza anche quando la vittima è costretta ad instaurare un rapporto negoziale patrimoniale in violazione della propria autonomia negoziale; l'elemento dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno è implicito nel fatto stesso della coartazione.
Massime di principio
- La richiesta di somme o vantaggi a un ente pubblico o la pretesa di un'assunzione possono integrare il reato di estorsione se ottenuti mediante minaccia o intimidazione, perché la coartazione lede l'autonomia negoziale della vittima e può provocare un danno ingiusto anche per la pubblica amministrazione.
- In Cassazione non è possibile proporre per la prima volta questioni di fatto o profili probatori non adeguatamente dedotti nei precedenti gradi di giudizio: tali argomentazioni risultano inammissibili.
- Per contestare efficacemente una condanna per estorsione è necessario dimostrare errori di diritto o gravi vizi motivazionali già esposti e sviluppati nei gradi precedenti; semplici riespansioni fattuali non saranno esaminate.
- La mancanza di una 'pretesa legittima' è elemento centrale per escludere la liceità della richiesta: se la pretesa non è tutelabile, l'elemento soggettivo e l'ingiusto profitto sono facilmente configurabili.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende) se la Corte ritiene il ricorso manifestamente infondato o proposto senza profili difensivi adeguati.
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