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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24958/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per ritenzione pluriaggravata di munizionamento militare. Il ricorrente contestava: a) la mancanza della prova che le munizioni fossero dotazione attribuita dall'amministrazione (provenienza non accertata); b) l'assenza dell'elemento soggettivo della ritenzione, sostenendo di avere ricevuto le munizioni da un commilitone e di avere inteso porle sotto sequestro; c) la mancata considerazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; d) vizio nel trattamento sanzionatorio per non aver valorizzato il comportamento collaborativo e per avere ritenuto ingente il quantitativo sequestrato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni già esaminate nei gradi di merito. Ha confermato i principi applicati dalla Corte militare d'appello: la rilevanza della disponibilità esclusiva delle munizioni custodite nella scrivania di servizio e l'inverosimiglianza della versione difensiva. Ha ritenuto irrilevante la provenienza delle munizioni ai fini dell'art. 166 cod. pen. mil. pace, e ha respinto le censure su art. 131-bis e sulla determinazione della pena, ritenendole manifestamente infondate o generiche. Per seguito, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La sentenza di condanna di merito resta quindi efficace.

Norme richiamate

  • art. 166 cod. pen. mil. pace (ritenzione di cose militari)

    La norma tutela l'interesse generale al regolare svolgimento del servizio militare; non è necessario provare che il bene sia stato sottratto alle Forze Armate o che costituisse dotazione personale attribuita all'imputato. Rileva la disponibilità dell'armamento militare dell'amministrazione presso il militare, indipendentemente dalla provenienza.

  • art. 164 cod. pen. mil. pace

    Norma richiamata quale parte del capo di imputazione connesso all'illecita detenzione/ritenzione di materiale militare; interpretata insieme all'art. 166 per qualificare l'offesa.

  • art. 47, primo comma, n. 2 cod. pen. mil. pace

    Richiamato quale criterio di aggravamento applicato nella contestazione; la Corte ha valutato le aggravanti in rapporto alle attenuanti e al rito abbreviato.

  • art. 61, primo comma, n. 9 cod. pen.

    Norma sulle circostanze aggravanti richiamata nel capo di imputazione; la Corte ha ritenuto prevalenti sulle aggravanti le circostanze attenuanti generiche nell'articolazione della pena.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'assoluzione perche il fatto non costituisce reato: la Corte d'appello ha riformato la precedente assoluzione applicando le valutazioni di fatto e diritto che Cassazione ha ritenuto non specificamente contestate in modo ammissibile.

  • art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)

    La Corte ha ritenuto che la questione sia stata esaminata nella motivazione di merito (quantitativo delle munizioni e mancata collaborazione): perciò la causa di non punibilità non è stata applicata. La particolarità del fatto è valutata anche con riferimento alla quantità e alla condotta collaborativa.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per ricorso inammissibile)

    Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per inammissibilità senza elementi escludenti la colpa.

  • Sez. 1, n. 37297 del 08/07/2015 (Cozzolino)

    Precedente di legittimità richiamato per affermare che il reato di ritenzione di cose militari non richiede dimostrazione della sottrazione alle Forze Armate e tutela l'interesse al regolare svolgimento del servizio.

  • Sez. 1, n. 39709 del 15/03/2016 (Tempesta)

    Richiamato in ricorso difensivo; la Cassazione sottolinea che la giurisprudenza richiede che l'oggetto sia suscettibile di affidamento al singolo militare quando si discute di traditio con obbligo di restituzione, ma conferma che la provenienza non è determinante per la configurazione del reato di ritenzione.

Massime di principio

  • La ritenzione di armamento militare si configura quando il materiale di proprietà dell'amministrazione è nella piena disponibilità esclusiva del militare, anche se non è dimostrata la sottrazione o la provenienza dall'amministrazione.
  • La provenienza delle munizioni (chi le ha fornite o dove sono state tolte) è generalmente irrilevante ai fini del reato di ritenzione; ciò che conta è la disponibilità e l'occultamento o mancata comunicazione dell'esistenza del materiale.
  • Per la difesa è essenziale fornire prove concrete e contestazioni specifiche alle valutazioni di fatto dei giudici di merito; argomentazioni generiche o ripetitive sono dichiarate inammissibili in Cassazione.
  • Una spiegazione credibile, documentata e comprovata della condotta (ad esempio prova che si intendeva mettere il materiale sotto sequestro o notificarne il ritrovamento) può incidere sia sulla configurabilità dell'elemento psicologico sia sulla valutazione della pena e sull'eventuale applicazione di art. 131-bis.
  • La mancata collaborazione con le indagini e versioni ritenute inverosimili aggravano la posizione difensiva e riducono le possibilità di riduzione o non punibilità per particolare tenuità.
  • In caso di ritrovamento di materiale militare nella sfera privata o di servizio, è consigliabile documentare immediatamente la comunicazione alle autorità competenti e conservare elementi probatori che possano dimostrare l'assenza di volontà di ritenzione.

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