Cassazione Penale, Sentenza n. 24958/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per ritenzione pluriaggravata di munizionamento militare. Il ricorrente contestava: a) la mancanza della prova che le munizioni fossero dotazione attribuita dall'amministrazione (provenienza non accertata); b) l'assenza dell'elemento soggettivo della ritenzione, sostenendo di avere ricevuto le munizioni da un commilitone e di avere inteso porle sotto sequestro; c) la mancata considerazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; d) vizio nel trattamento sanzionatorio per non aver valorizzato il comportamento collaborativo e per avere ritenuto ingente il quantitativo sequestrato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni già esaminate nei gradi di merito. Ha confermato i principi applicati dalla Corte militare d'appello: la rilevanza della disponibilità esclusiva delle munizioni custodite nella scrivania di servizio e l'inverosimiglianza della versione difensiva. Ha ritenuto irrilevante la provenienza delle munizioni ai fini dell'art. 166 cod. pen. mil. pace, e ha respinto le censure su art. 131-bis e sulla determinazione della pena, ritenendole manifestamente infondate o generiche. Per seguito, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La sentenza di condanna di merito resta quindi efficace.
Norme richiamate
art. 166 cod. pen. mil. pace (ritenzione di cose militari)
La norma tutela l'interesse generale al regolare svolgimento del servizio militare; non è necessario provare che il bene sia stato sottratto alle Forze Armate o che costituisse dotazione personale attribuita all'imputato. Rileva la disponibilità dell'armamento militare dell'amministrazione presso il militare, indipendentemente dalla provenienza.
Norma richiamata quale parte del capo di imputazione connesso all'illecita detenzione/ritenzione di materiale militare; interpretata insieme all'art. 166 per qualificare l'offesa.
art. 47, primo comma, n. 2 cod. pen. mil. pace
Richiamato quale criterio di aggravamento applicato nella contestazione; la Corte ha valutato le aggravanti in rapporto alle attenuanti e al rito abbreviato.
art. 61, primo comma, n. 9 cod. pen.
Norma sulle circostanze aggravanti richiamata nel capo di imputazione; la Corte ha ritenuto prevalenti sulle aggravanti le circostanze attenuanti generiche nell'articolazione della pena.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assoluzione perche il fatto non costituisce reato: la Corte d'appello ha riformato la precedente assoluzione applicando le valutazioni di fatto e diritto che Cassazione ha ritenuto non specificamente contestate in modo ammissibile.
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La Corte ha ritenuto che la questione sia stata esaminata nella motivazione di merito (quantitativo delle munizioni e mancata collaborazione): perciò la causa di non punibilità non è stata applicata. La particolarità del fatto è valutata anche con riferimento alla quantità e alla condotta collaborativa.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per ricorso inammissibile)
Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per inammissibilità senza elementi escludenti la colpa.
Sez. 1, n. 37297 del 08/07/2015 (Cozzolino)
Precedente di legittimità richiamato per affermare che il reato di ritenzione di cose militari non richiede dimostrazione della sottrazione alle Forze Armate e tutela l'interesse al regolare svolgimento del servizio.
Sez. 1, n. 39709 del 15/03/2016 (Tempesta)
Richiamato in ricorso difensivo; la Cassazione sottolinea che la giurisprudenza richiede che l'oggetto sia suscettibile di affidamento al singolo militare quando si discute di traditio con obbligo di restituzione, ma conferma che la provenienza non è determinante per la configurazione del reato di ritenzione.
Massime di principio
- La ritenzione di armamento militare si configura quando il materiale di proprietà dell'amministrazione è nella piena disponibilità esclusiva del militare, anche se non è dimostrata la sottrazione o la provenienza dall'amministrazione.
- La provenienza delle munizioni (chi le ha fornite o dove sono state tolte) è generalmente irrilevante ai fini del reato di ritenzione; ciò che conta è la disponibilità e l'occultamento o mancata comunicazione dell'esistenza del materiale.
- Per la difesa è essenziale fornire prove concrete e contestazioni specifiche alle valutazioni di fatto dei giudici di merito; argomentazioni generiche o ripetitive sono dichiarate inammissibili in Cassazione.
- Una spiegazione credibile, documentata e comprovata della condotta (ad esempio prova che si intendeva mettere il materiale sotto sequestro o notificarne il ritrovamento) può incidere sia sulla configurabilità dell'elemento psicologico sia sulla valutazione della pena e sull'eventuale applicazione di art. 131-bis.
- La mancata collaborazione con le indagini e versioni ritenute inverosimili aggravano la posizione difensiva e riducono le possibilità di riduzione o non punibilità per particolare tenuità.
- In caso di ritrovamento di materiale militare nella sfera privata o di servizio, è consigliabile documentare immediatamente la comunicazione alle autorità competenti e conservare elementi probatori che possano dimostrare l'assenza di volontà di ritenzione.
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