Cassazione Penale, Ordinanza n. 12557/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero meramente riproduttive di questioni già vagliate e correttamente respinte in appello. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Dalla motivazione emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e disattese nel merito; in particolare, la difesa contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e invocava l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che il giudice di merito aveva fornito una motivazione congrua e immune da manifeste illogicità sia sul dolo sia sull'esclusione della particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dal giudice di merito con motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni di fatto o censure già specificamente esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione logicamente coerente e priva di manifeste illogicità.
- In tema di evasione dagli arresti domiciliari, la sussistenza del dolo può essere validamente affermata dal giudice di merito con motivazione puntuale; in cassazione non è consentito sostituire a tale valutazione una diversa lettura delle risultanze difensive, se la motivazione impugnata è congrua.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è sindacabile in cassazione solo nei limiti della congruità e non manifesta illogicità della motivazione che la escluda.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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