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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12557/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero meramente riproduttive di questioni già vagliate e correttamente respinte in appello. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Dalla motivazione emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e disattese nel merito; in particolare, la difesa contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e invocava l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che il giudice di merito aveva fornito una motivazione congrua e immune da manifeste illogicità sia sul dolo sia sull'esclusione della particolare tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dal giudice di merito con motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni di fatto o censure già specificamente esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione logicamente coerente e priva di manifeste illogicità.
  • In tema di evasione dagli arresti domiciliari, la sussistenza del dolo può essere validamente affermata dal giudice di merito con motivazione puntuale; in cassazione non è consentito sostituire a tale valutazione una diversa lettura delle risultanze difensive, se la motivazione impugnata è congrua.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è sindacabile in cassazione solo nei limiti della congruità e non manifesta illogicità della motivazione che la escluda.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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