Cassazione Penale, Sentenza n. 999/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello sostenendo che la Corte non avesse indicato distintamente i singoli aumenti di pena applicati per quattro reati "satellite" (un riciclaggio e tre ricettazioni) e che avesse determinato in modo eccessivo, rispetto al primo grado, l'aumento della pena per effetto della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato quale vizio tra quelli tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, c.p.p. affliggesse la decisione impugnata. Il Collegio ha valutato che l'aumento a titolo di continuazione fosse contenuto (un mese di reclusione, dopo la riduzione per il rito) e che, posto che la pena risultava prossima al minimo edittale, fosse sufficiente una motivazione non analitica (es. espressioni del tipo "pena congrua" o "pena equa"). Conseguentemente ha confermato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; qui il ricorrente non ha indicato quale vizio tassativo (elencato dall'art. 606, comma 1) fosse dedotto, con conseguente inammissibilità per carenza di specificità.
Prevede le conseguenze economiche per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando la pena individuata è prossima al minimo edittale, è sufficiente una motivazione sintetica (es. "pena congrua"), mentre una motivazione analitica è necessaria solo se la pena è di gran lunga superiore alla media edittale.
Norme che prevedono i reati di ricettazione e riciclaggio con i relativi limiti edittali; la Corte ha considerato i limiti edittali di tali fattispecie nel ritenere congruo e contenuto l'aumento di pena a titolo di continuazione.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. L. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trattazione scritta del procedimento in Cassazione durante il periodo di vigenza; rileva per la forma di trattazione (assenza di discussione orale richiesta nei termini).
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione deve specificare, con riferimento all'art. 606 c.p.p., il vizio dedotto: la mancata indicazione del motivo comporta inammissibilità.
- Quando la pena individualizzata si attesta non molto distante dal minimo edittale, la motivazione del giudice, anche se sintetica (es. "pena congrua"), può essere sufficiente; la motivazione analitica è necessaria solo per pene di gran lunga superiori alla media edittale.
- Aumenti di pena per continuazione di misura molto contenuta, se coerenti con i limiti edittali delle fattispecie, non violano il divieto di reformatio in peius se complessivamente la posizione dell'imputato non risulta aggravata in modo significativo.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese processuali e, se ravvisata colpa nella impugnazione, al pagamento di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- La giurisprudenza consolidata consente formulazioni sintetiche nei giudizi di quantificazione della pena purché la motivazione complessiva consenta di verificare l'adeguatezza rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.
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