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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30413/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione di un imputato condannato per emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'ambito dell'attività di due società ritenute "cartiere". Il ricorrente lamentava: 1) la violazione dell'art. 603 c.p.p. e il vizio di motivazione per il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzato ad acquisire distinte bancarie di prelevamento in contanti dai suoi conti; 2) l'illogicità o erroneità della motivazione sulla sua responsabilità concorsuale nel reato di emissione di fatture false, sostenendo l'insussistenza di un contributo causale penalmente rilevante; 3) l'erronea motivazione sul dolo specifico del reato; 4) la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ex art. 53 l. 689/1981. La Corte rileva che il primo motivo è inammissibile perché la richiesta istruttoria era meramente esplorativa e non assolutamente necessaria ai fini della decisione; il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata aveva già adeguatamente spiegato il ruolo dell'imputato, amministratore di diritto di due società emittenti, nel meccanismo fraudolento e nella monetizzazione in contanti delle somme, nonché la sua consapevole partecipazione al sistema di evasione; il quarto motivo è infondato perché il diniego della sostituzione della pena era stato giustificato dalla pluralità e gravità dei fatti, elemento sufficiente a escludere l'efficacia rieducativa della misura sostitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione valorizza, per il primo motivo, il carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello e l'assenza del requisito di decisività della prova richiesta; per i motivi sulla responsabilità e sul dolo, la coerenza logica della motivazione di merito che descriveva la partecipazione attiva del ricorrente al sistema fraudolento; per il motivo sul trattamento sanzionatorio, la legittimità del diniego della pena sostitutiva sulla base della gravità e pluralità dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo se la prova richiesta è assolutamente necessaria e decisiva per la decisione; una richiesta meramente esplorativa non lo è.

  • art. 53 l. 689/1981

    La sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità può essere negata in base alla valorizzazione del parametro ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini del diniego di una pena sostitutiva non è necessario esaminare analiticamente tutti i parametri di commisurazione, potendo il giudice fondare il diniego su quello ritenuto decisivo.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La disciplina riformata sulle pene sostitutive non esclude che il diniego sia motivato sulla base di un solo elemento ritenuto ostativo.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestato come base della responsabilità dell'imputato.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è misura eccezionale e richiede che la prova richiesta sia decisiva, non meramente esplorativa, e tale da eliminare ogni incertezza rilevante per la decisione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito.
  • La responsabilità concorsuale nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti può essere desunta dalla partecipazione attiva al meccanismo fraudolento e dalla concreta funzione svolta nella monetizzazione dei proventi, se tale apporto dimostra consapevolezza del sistema illecito.
  • Il dolo specifico nel reato tributario può essere inferito dalla carica rivestita, dal ruolo operativo e dalla partecipazione fattiva al meccanismo che consente a terzi l'evasione d'imposta.
  • Nel diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità il giudice può fondarsi sul solo elemento della gravità e pluralità dei fatti, se ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della misura sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiEmissione di fatture per operazioni inesistenti
RamiProcesso penaleReati tributari

Testo integrale

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